F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 5) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/VIRTUS LANCIANO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 5) RICORSO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/VIRTUS LANCIANO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Con preannuncio di reclamo del 15.9.2010 la società F.C. Esperia Viareggio impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: durante la suddetta gara, precisamente al momento del terzo gol del Viareggio realizzato al 45° minuto del secondo tempo, si udivano cori offensivi nei confronti del Ministro Maroni. Dal referto dell’assistente dell’arbitro si evinceva che i tifosi locali rivolgevano due cori contro la “tessera del tifoso” ed ingiurie nei confronti del Ministro dell’interno Maroni mentre dal referto del collaboratore della Procura federale risultava che gli insulti venivano proferiti dai tifosi del Lanciano. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20.9.2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l’insussistenza della violazione contestata. Infatti, pur concordando le versioni dell’assistente di gara e del collaboratore federale sul momento in cui si sono verificati i cori (al momento della segnatura del Viareggio), il collaboratore dell’arbitro sosteneva che erano stati intonati dai tifosi del Viareggio, che non avrebbero avuto motivo di esternare le proprie opinioni nei confronti del Ministro dell’interno proprio nel momento in cui la propria squadra realizzava il terzo gol, mentre il collaboratore della Procura Federale sosteneva che erano stati intonati dai tifosi del Lanciano i quali avrebbero in tal modo sfogato la loro delusione per l’andamento della partita; peraltro, mentre l’assistente dell’arbitro era senz’altro maggiormente impegnato nella verifica di ciò che avveniva all’interno del terreno di gioco, il collaboratore della Procura Federale aveva maggiori possibilità di prestare attenzione a ciò che si verificava sugli spalti. Si chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione inflitta dal giudice di primo grado. All’odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società F.C. Esperia Viareggio. La Corte considerato che l'assistente dell'arbitro, contattato telefonicamente durante la camera di consiglio, confermava che i cori offensivi venivano effettivamente intonati dalla tifoseria dell'Esperia Viareggio; - preso atto che per l’Esperia Viareggio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso"; - ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca), riduce la sanzione inflitta ad € 1.500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo..
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