F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 6) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA SPEZIA/GUBBIO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010
6) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORRENTE VINCENZO SEGUITO GARA SPEZIA/GUBBIO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010
Con preannuncio di reclamo del 15.9.2010, l’Associazione Sportiva “Gubbio 1910”, in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 17.9.2010. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante. Nella memoria dell’Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto all’allenatore Vincenzo Torrente la squalifica per due gare effettive per “comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante l’intervallo della gara” consistito nella reiterata, polemica contestazione di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara. A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, l’Associazione Sportiva invoca la sussistenza, di circostanze esimenti o almeno attenuanti, delle quali chiede la valutazione ai sensi dell’art. 19 C.G.S. trattandosi, in tesi, di comportamento susseguente ad un atteggiamento provocatorio dell’arbitro. In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta, non avendo il Giudice Sportivo considerato la mancanza di precedenti specifici a carico dell’allenatore e lo stato d’animo dello stesso, indotto dal convincimento di aver dovuto subire plurime decisioni ingiuste da parte del direttore di gara. La Corte visti i rapporti del direttore di gara e del sostituto Procuratore Federale; ritenuto che non può evocarsi in dubbio che il signor Torrente abbia deliberatamente avvicinato l’arbitro nello spogliatoio di questi, durante l’intervallo della gara, allo scopo di rivolgergli un’indebita contestazione su una decisione tecnica; - preso atto, come riferito dal rappresentante della Procura Federale, presente all’episodio, che l’arbitro aveva invitato con calma e fermezza il dirigente a recarsi presso lo spogliatoio della sua squadra, affermando, in maniera dialettica, l’insindacabilità di scelte rientranti nel ruolo sportivo di ognuno. Malgrado ciò il dirigente, evidentemente alterato, gli aveva ingiunto di non continuare a rivolgergli, asseritamente, frasi minacciose determinando così il direttore di gara a inibirgli l’ulteriore presenza in campo; - considerato che la società reclamante assume, ex adverso, che il signor Torrente avrebbe percepito come offensivi gli inviti rivoltigli dall’arbitro della gara, ritenendoli concretizzanti una vera e propria provocazione, tale da giustificare la sua reazione a fronte di un atteggiamento arbitrale ingiustificato e asseritamente minaccioso, soprattutto poiché conseguente una legittima, si afferma, richiesta di spiegazioni da parte dell’allenatore; - rilevato che l’art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all’onore delle persone che all’Istituzione calcistica; - valutato che non può giustificarsi l’iniziativa del signor Torrente di avvicinare l’arbitro allo scopo di chiedere non una “spiegazione” ma una vera e propria “giustificazione” circa l’adozione di decisioni tecniche non gradite. Peraltro, proprio dalla relazione del rappresentante della Procura emerge, con chiarezza, che il direttore di gara ha sempre mantenuto un atteggiamento tranquillo e mai provocatorio, testimoniato pure dal fatto di aver anche “tentato” di spiegare le decisioni assunte; tentativo non riuscito, evidentemente, proprio per la pretestuosità della richiesta formulata dall’allenatore, confermata dalle esclamazioni finali del tecnico, prive di alcun reale riferimento con l’atteggiamento del direttore di gara; - considerato che l’episodio, appare totalmente ascrivibile a condotta ingiuriosa del signor Torrente, sostanziatasi in una manifestazione disdicevole e inutilmente arrogante, sicuramente contraria ai principi sportivi di correttezza, lealtà e probità; - preso atto che il signor Torrente assume di non essere mai incorso, prima d’ora, in similari atteggiamenti, ma valutato che tale circostanza non può mutare il convincimento che la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appaia congrua, ai sensi dell’art. 19 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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