F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 7) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCO TOSI SEGUITO GARA VIBONESE/TRAPANI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 7) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCO TOSI SEGUITO GARA VIBONESE/TRAPANI DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010, ha infliggeva la sanzione della squalifica per 2 gare effettive all’allenatore dell’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. signor Marco Tosi. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Vibonese/Trapani del 12.9.2010, il Tosi aveva assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a seguito del quale veniva espulso. Avverso tale provvedimento l’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.9.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. In data 17.9.2010 la reclamante inoltrava formale rinuncia all’azione per sopravvenuta carenza di interesse; ciò per effetto di “errata corrige” del Giudice Sportivo con il quale si, relativamente alla posizione del signor Tosi, dava atto di un errore di trascrizione nella indicazione delle giornate di squalifica a quest’ultimo inflitte – 2 al posto di 1 -. Per questi motivi la C.G.F. dichiara cessata la materia del contendere del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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