F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 8) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA MILAZZO/LATINA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 24 Settembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2010 8) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SANDERRA LUCA SEGUITO GARA MILAZZO/LATINA DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al signor Luca Sanderra, II allenatore della prima squadra della società U.S. Latina Calcio, a seguito della gara Milazzo/Latina del 12.9.2010. Avverso tale provvedimento, con atto del 16.9.2010, la U.S. Latina Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo il rilascio delle copie del relativo fascicolo. La stessa società, con nota del 21.9.2010, ha dichiarato di rinunciare alla proposta di reclamo. La Corte, rilevato che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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