F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010
1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIULIANOVA/PRATO DEL 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 3.500,00, in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara del Campionato Nazionale – Seconda Divisione Giulianova/Prato, disputata il 12.9.2010. La decisone contestata è motivata “perché propri sostenitori più volte durante la gara indirizzavano contro un assistente arbitrale frutta secca e numerosi sputi che lo raggiungevano ripetutamente alla schiena”. La società ricorrente, sostiene, in primo luogo, che mancherebbe la prova certa della riferibilità degli episodi in questione ai sostenitori della società Giulianova. Questa asserzione, tuttavia non è idonea a contrastare la ricostruzione dei fatti fornita dal rapporto dell’Assistente Arbitro signor Quadrano Davide, che indica senza alcun dubbio la provenienza dei lanci di frutta secca e sputi dalla tribuna occupata dal “tifosi del Giulianova”. La documentazione fotografica esibita dalla società ricorrente non fornisce elementi adeguati per dimostrare che i fatti siano addebitabili ai sostenitori del Prato. Anche la dichiarazione scritta resa dal signor Biagino Imbimbo, delegato alla sicurezza del Giulianova, risulta ininfluente ai fini dell’accertamento dei fatti, perché si limita a precisare che “un ridotto pubblico del Prato” era stato collocato nella zona “distinti est”. Resta confermata, quindi, l’ascrivibilità dei comportamenti in questione al pubblico sostenitore del Giulianova. In secondo luogo, la società ricorrente contesta l’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Anche questo ordine di censure è destituito di fondamento. Infatti, la sanzione risulta pienamente congrua alle caratteristiche oggettive e dei comportamenti dei sostenitori del Giulianova, ripetuti più volte nel corso della gara. Per dimostrare l’asserita sproporzione della sanzione irrogata, non vale la citazione di casi sostanzialmente diversi, inidonei, come tali, a rappresentare un oggettivo parametro di comparazione.Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio s.r.l.di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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