F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000.00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/PAGANESE DEL 14.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 2) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000.00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/PAGANESE DEL 14.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Salernitana/Paganese, veniva irrogata alla ricorrente l’ammenda di € 4.000,00. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione alla condotta osservata dalla società in relazione all’efficace adozione prima del fatto di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, i comportamenti contestati risultano dalla documentazione ufficiale e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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