F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/VIAREGGIO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE E AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE AL SIG. AUTERI GAETANO SEGUITO GARA NOCERINA/VIAREGGIO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010) Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato al signor Gaetano Auteri, allenatore della prima squadra della Nocerina S.r.l.., la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e l’ammenda di € 1.500,00, “per comportamento irriguardoso verso la terna arbitrale, durante il primo tempo di gara; allontanato, attendeva il rientro dell’arbitro nell’intervallo e dopo avergli impedito l’ingresso dello spogliatoio, gli rivolgeva frasi offensive; al termine della gara reiterava gli insulti con minacce (espulso, r.A. e A.A.)”. La società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta, deducendo che la decisione del Giudice Sportivo non risulterebbe perfettamente congruente con il referto del Direttore di gara. Il ricorso è parzialmente fondato. La misura della sanzione inflitta al signor Auteri è correlata, nella motivazione del Giudice Sportivo, alla descrizione dei tre episodi indicati nel rapporto redatto dall’arbitro. Il secondo episodio è sinteticamente descritto, nel provvedimento sanzionatorio, con le parole “dopo avergli impedito l’ingresso dello spogliatoio”, ingresso realizzato solo dopo l’intervento della forza pubblica . Tuttavia, il referto del Direttore di gara viene, in parte, ridimensionato dalla stesso verbale delle forze dell’ordine nel quale non vi è traccia di tale intervento. Tenendo conto di questa esatta ricostruzione dei fatti, la sanzione irrogata all’Auteri deve essere rideterminata in tre giornate di squalifica, ferma restando la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Auteri Gaetano a 3 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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