F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/SALERNITANA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 01 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 83/CGF del 28 Ottobre 2010 5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PERGOCREMA/SALERNITANA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010) La Salernitana Calcio 1919 ricorre contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata con Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010, emesso in conseguenza dei fatti verificatisi durante l’incontro della Salernitana con la Pergocrema, che la condanna all’ammenda di € 5.000,00 “perché propri sostenitori in campo avverso, durante la gara, intonavano cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni”. Nel proprio ricorso, la Salernitana sostiene che vi sia stato un errore negli atti di gara sui quali si fonda la determinazione del fatto che ha indotto la sanzione. In particolare, nel ricorso si sostiene che i tifosi della Salernitana non avrebbero potuto affatto trovarsi nel settore “distinti” dello stadio, giacché un provvedimento del Prefetto della Provincia di Cremona dispone che i biglietti per assistere alla partita siano venduti esclusivamente ai residenti della Regione Lombardia, eccezion fatta per coloro che hanno richiesto la tessera del tifoso. Che i sostenitori della Salernitana non abbiano richiesto la tessera è poi argomentato nel ricorso con espressioni poco chiare, probabilmente compromesse da omissioni di parole, che accennano a una “questione aperta” con la Lega Calcio. Tale questione risulta documentata solo da una lettera del Presidente della Lega Professionisti del 9.9.2010, nella quale si invita la Salernitana a dar corso ad adempimenti precedentemente indicati. Secondo a quanto sostenuto in ricorso, inoltre, gli atti di gara non riportano elementi espressi atti a identificare l’appartenenza dei tifosi autori degli insulti al Ministro Maroni; dal che si fa derivare un meccanismo di natura presuntiva basato sull’assenza di precedenti analoghi a carico della Salernitana e della precedente sanzione irrogata alla Pergocrema per fatti della stessa indole con il Com. Uff. n. 15/DIV dello scorso 31 agosto. Dal che si potrebbe derivare che i tifosi in questione fossero sostenitori della squadra di casa e non della Salernitana. La Corte di Giustizia Federale osserva innanzitutto che il ricorso non espone chiaramente le dinamiche che avrebbero reso impossibile ai tifosi della Salernitana l’acquisto di biglietti per la partita. Rileva che le relazioni del Commissario di campo e del Collaboratore della Procura Federale sono concordi nell’identificare un gruppo di una ventina di tifosi come sostenitori della Salernitana. Ritiene che in tali documenti non sia necessario esplicitare i mezzi con i quali si identifica l’appartenenza di una tifoseria, giacché non si dà il caso di tifosi che seguano la propria squadra in trasferta privi dei simboli che li identificano; e che questi tifosi sostengono attivamente la propria squadra con incoraggiamenti che consentono di identificarli senza dubbi né difficoltà. Il che rende impossibile per gli osservatori federali e la terna arbitrale confonderli con quelli dell’altra squadra. D’altra parte, questa Corte ha in precedenza sanzionato comportamenti del tutto analoghi a quelli addebitati alla ricorrente con l’ammenda di € 1.500,00, e ritiene opportuno adottare una condotta conforme ai precedenti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, riduce ad € 1.500,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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