F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 06 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 28 Ottobre 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE ALICE PIGNAGNOLI SEGUITO GARA REAL MARSICO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 22.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 71/CGF del 06 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 84/CGF del 28 Ottobre 2010
1) RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE ALICE PIGNAGNOLI SEGUITO GARA REAL MARSICO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE E ALTRO DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 22.9.2010)
Con ricorso ritualmente introdotto l’A.S.D. Napoli Calcio Femminile e Altro ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 28 del 22.9.2010, con la quale la calciatrice Alice Pignagnoli veniva squalificata per quattro gare in conseguenza di “atteggiamento provocatorio con frasi ingiuriose e comportamenti altrettanto ingiuriosi offensivi protrattesi temporalmente” osservato dall’atleta in occasione della gara di Coppa Italia femminile Real Marsico/Napoli Calcio del 19.9.2010. Lamenta la ricorrente l’eccessività della sanzione anche in relazione alla provocazione che la calciatrice avrebbe ricevuto da parte del pubblico locale. A parere della Corte di Giustizia Federale il gravame, con il quale si sollecita riduzione della squalifica, appare fondato ancorchè non risultino dagli atti i cori provocatori dedotti dalla ricorrente. Gli stessi atti, infatti, non consentono di affermare che l’atteggiamento della Pignagnoli si sarebbe protratto nel tempo, né appare ingiuriosa ed offensiva la frase “zitti avete perso” rivolta ai tifosi della squadra ospitante. Ritiene pertanto la Corte che sanzione più adeguata alla violazione disciplinare contestata sia contenuta nella squalifica per tre giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile e Altro di Napoli, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Alice Pignagnoli a 3 giornate. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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