F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAGGIOLINI TIZIANO SEGUITO GARA RAVENNA/SUD TIROL DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 28.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 72/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 96/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAGGIOLINI TIZIANO SEGUITO GARA RAVENNA/SUD TIROL DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 28.9.2010) Con preannuncio di reclamo del 29.9.2010, il Ravenna Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 5.10.2010. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, previa audizione del calciatore squalificato. Risulta dagli atti che al 49’ minuto del secondo tempo della gara, su segnalazione dell’assistente, l’arbitro ha espulso il calciatore Tiziano Maggiolini, della società reclamante, per aver rivolto al direttore di gara frasi gravemente ingiuriose. Il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione “perché alzatosi dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro frasi reiteratamente offensive” Nella memoria della Società si contesta la veridicità dell’accaduto, ammettendo che il Maggilini, dopo essersi alzato dalla panchina, aveva effettivamente percorso solo pochi metri in direzione del campo di gara, negando però – come affermato dall’assistente - che egli abbia rivolto frasi ingiuriose all’arbitro dopo essere entrato in campo per circa 15 metri. In estrema sintesi il motivo di gravame si fonda sull’errata interpretazione dell’atteggiamento del calciatore che, in tesi, si sarebbe alzato dalla panchina, percorrendo circa due metri per protestare vibratamente all’indirizzo di più calciatori della squadra avversaria, uno dei quali aveva aggredito fisicamente un suo compagno di squadra, espulso dal direttore di gara a seguito di una “simulazione”. Peraltro, si afferma che, ove fosse condivisa la ricostruzione dell’assistente, l’arbitro si sarebbe sicuramente accorto del movimento del Maggiolini mentre, invece, il provvedimento è stato adottato solo a seguito di segnalazione dell’assistente. In via istruttoria si chiede l’acquisizione di una relazione da parte del rappresentante della Procura Federale, presente in loco, un supplemento di rapporto all’arbitro della gara, l’escussione del calciatore Maggiolini, la visione di un filmato prodotto dalla società e, nel merito, si chiede l’annullamento o riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. La Corte esaminati gli atti e ascoltato il calciatore Maggiolini che ha confermato quanto riportato in memoria, ammettendo (dichiarandosene dispiaciuto) la censurabilità della sua condotta, osserva quanto segue. Preliminarmente, risulta pacifico in atti che il calciatore Maggiolini, a gioco fermo, mentre era seduto in panchina perché sostituito, si sia alzato per dirigersi verso il terreno di gara. E’ altresì pacifico che egli abbia vibratamente protestato, pronunciando frasi ingiuriose (incontestato è il referto dell’assistente sul punto), asseritamente rivolte non all’arbitro ma nei confronti di giocatori avversari. Ciò posto, debbono in primo luogo respingersi le istanze istruttorie (ad eccezione, ovviamente, dell’audizione dell’interessato) perché inconferenti e ininfluenti, stante il fatto che nessuno degli ufficiali di gara ha relazionato in ordine al descritto momento di aggressione a carico del calciatore del Ravenna Calcio S.r.l.”, evidentemente insussistente. Peraltro, sul piano della rilevanza probatoria è fuor di dubbio che le affermazioni contenute nelle relazioni degli ufficiali di gara abbiano natura e forza di prova privilegiata, non superabili da altre fonti cognitive, quali le immagini televisive, ammissibili solo in assenza di referto ufficiale sui fatti in contestazione. Deve invece affermarsi che dal tenore delle frasi pronunciate dal calciatore non può dubitarsi che esse siano state rivolte all’ufficiale di gara e non ad altri, con la conseguente deduzione che le frasi riportate, come sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituiscono tipica fattispecie di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 19.4 lett. a) C.G.S. condotta particolarmente lesiva perché reiteratamente rivolta all’arbitro, malgrado il tentativo di allontanamento del calciatore dal terreno di gioco da parte di tesserati della sua squadra. Quanto, infine, alla congruità della sanzione, il Collegio rileva, innanzitutto, come essa appaia assolutamente proporzionata in relazione alla gravità del comportamento tenuto nei confronti dell’arbitro, non solo a gioco fermo ma anche pervicacemente reiterato. Appare indubbio, poi, che si tratti di una condotta dolosa, non episodica ma ripetuta, priva di ogni tempestivo sintomo di volontaria desistenza o resipiscenza ma, al contrario, di sicura valenza lesiva. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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