F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE MESI 10 ALLA SIG. VALENTINA VELTRONI (PRESIDENTE A.C. SANSOVINO); – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 10 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 19.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DELL’A.C. SANSOVINO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE MESI 10 ALLA SIG. VALENTINA VELTRONI (PRESIDENTE A.C. SANSOVINO); - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 10 E 15, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 19.7.2010) Visto il ricorso proposto dall’A.C. Sansovino S.r.l., nella persona del suo presidente in carica signor Juri Bacchi, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale assunta il 19.7.2010 e pubblicata, a detta della ricorrente, sul Com. Uff. n. 6 del 22.7.2010, con cui, ritenendo la signora Valentina Veltroni (presidente della A.C. Sansovino S.r.l.) e la detta società responsabili delle violazioni loro ascritte, si è comminata, alla prima, l’inibizione per mesi dieci e, alla seconda, la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011, oltre l’ammenda di € 5.000,00; visti i motivi di ricorso; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S., “il procedimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale è instaurato…su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare” e che “in caso di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione”; - ai sensi dell’art. 35, comma 4.1, secondo periodo, del detto Codice di Giustizia Sportiva, “le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8”; ritenuto che: - l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, essendo stata emessa a seguito di deferimento, è stata comunicata alla società ricorrente e alla signora Veltroni con fax del 20.7.2010; - ne consegue che il ricorso andava inviato entro il 27.7.2010, mentre, nella specie, risulta inviato il 28.7.2010 e, quindi, oltre “il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione”; - risulta, inoltre, che la decisione impugnata è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 4 del 19.7.2010 e non, come dedotto dalla ricorrente, su quello n. 6 del 22.7.2010; - il ricorso, pertanto, siccome tardivo, deve essere dichiarato irricevibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Sansovino di Monte San Savino (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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