F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/GIULIANOVA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 1) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA/GIULIANOVA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010) Con preannuncio di reclamo del 22.9.2010 la società Giulianova Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: ad inizio gara, un gruppetto di nove tifosi ospiti, dal settore a loro riservato, intonava cori offensivi nei confronti del Ministro Maroni; nel corso del primo tempo, al sopra citato gruppetto si aggiungevano altri tifosi e reiteravano i cori. Analogo trattamento veniva riservato al Presidente della società Giulianova. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 30.9.2010, un'ampia memoria difensiva con la quale si riteneva che la sanzione fosse sproporzionata in quanto: - la tifoseria del Giulianova ha scelto questa forma di contestazione per colpire la società che, a causa della responsabilità oggettiva, finisce per pagare due volte: la domenica sul campo insulti ed offese, il martedì il salato conto del Giudice Sportivo; alla data odierna, infatti, ha già patito ammende per un totale di € 12.000,00 in appena 5 gare di campionato; - la società reclamante, anche attraverso una mirata campagna pubblicitaria, si è sempre adoperata per promuovere la sottoscrizione della tessera del tifoso e si dissocia, moralmente ancor più che formalmente, dal comportamento dei propri tifosi; - a fronte di un’attività di contestazione contro la tessera del tifoso messa in atto da tutte le tifoserie delle squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro, si rileva come alle squadre di Serie A e Serie B non sia stata inflitta alcuna sanzione mentre ben 7 squadre di Lega Pro sono state, ad oggi, sanzionate; - non sono state prese in considerazione le scriminanti previste dall’art. 13 C.G.S., che prevede l’assenza di responsabilità delle società in presenza di almeno tre delle circostanze previste dallo stesso articolo. Infatti, la società Giulianova, pur essendo squadra ospite, ha fornito la massima collaborazione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza; già dalla settimana precedente la gara è stata in perenne contatto con le forze dell’ordine per attuare tutte le misure di prevenzione possibili; la circostanza che soltanto 9 tifosi dei 50 presenti abbiano intonato i cori evidenziano la volontà degli altri di dissociarsi da questo comportamento. Si chiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della sanzione. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante della società Giulianova Calcio, nella persona del dottor Tambone, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., il quale confermava la tesi difensiva espressa in atti. La Corte preso atto del fatto che, ad oggi, soltanto le squadre di calcio iscritte al campionato della Lega Professionisti di Serie C (Lega Pro) risultano essere state sanzionate per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso"; - preso atto che per il Giulianova Calcio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per tali comportamenti; - ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it