F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL SAVONA CALCIO 1907 FBC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO PATRIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 26/DIV del 21.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL SAVONA CALCIO 1907 FBC S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/PRO PATRIA DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 26/DIV del 21.9.2010) Con preannuncio di reclamo del 24.9.2010 la società Savona Calcio 1907 F.B.C. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Questi in sintesi i fatti: al 24° del primo tempo, una sessantina di tifosi locali, dopo aver ripetuto un paio di volte il coro “No alla tessera del tifoso!”, concludevano intonando, una sola volta, un coro offensivo nei confronti del Ministro Maroni. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 4.10.2010, una memoria difensiva con la quale si riteneva che la sanzione fosse ingiustificata ed eccessiva in quanto: - pur essendo la società ligure alla prima esperienza in ambito professionistico, aveva sempre approntato tutte le necessarie misure di prevenzione richieste dalla vigente normativa. Anche durante la partita in cui si sono verificati i fatti di cui al presente ricorso, il commissario di campo aveva qualificato come “idonee” le misure di sicurezza poste in essere durante la partita; - sempre dal rapporto del commissario di campo emergeva con chiarezza che la frase ingiuriosa rivolta al Ministro dell’Interno era stata pronunciata “una e una sola volta”. L’unicità dell’episodio era la diretta conseguenza del pronto intervento del personale addetto alla sicurezza, che si era subito adoperato per porre fine al coro offensivo; - la società si era subito dissociata dall’episodio, sia sul proprio sito web che sulle principali testate giornalistiche; - nessuna contestazione era stata mossa alla società in merito alla mancata e/o omessa prevenzione e vigilanza, risultando così dimostrata un’ulteriore attenuante tra quelle previste dall’art. 13 C.G.S.. La difesa, pertanto, riteneva coesistenti almeno tre delle ipotesi attenuanti che avrebbero dovuto far considerare la società esente da responsabilità per i fatti commessi dai propri tifosi. Si chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure e, in via subordinata, la riduzione della stessa anche al di sotto del minimo edittale. All’odierna camera di consiglio non compariva il rappresentante della società Savona Calcio 1907 F.B.C. La Corte preso atto che per il Savona Calcio si tratta della prima volta in cui viene sanzionata per atteggiamenti offensivi riconducibili al provvedimento che istituisce la cosiddetta "tessera del tifoso"; - ritenuto di dover confermare il proprio orientamento giurisprudenziale, uniformando quanto più possibile le misure delle sanzioni irrogate per tali comportamenti, accoglie parzialmente il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto del Savona Calcio 1907 FBC S.p.A. di Savona riduce la sanzione dell’ammenda inflitta a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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