F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIATORE CARPARELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 75/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 01 Febbraio 2011 6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL CALCIATORE CARPARELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010) Con decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico resa pubblica con CU n. 41/DIV del 12.10.2010, è stata irrogata la squalifica per 1 gara effettiva al calciatore Carparelli Marco, tesserato in favore della società Pisa 1909 S.S. S.r.l., per aver proferito una frase blasfema non percepita dall’arbitro e riportata nel referto del rappresentante della Procura Federale il quale al punto 1b) del citato documento riporta testualmente: “al 26° del secondo tempo il calciatore Signor Carparelli Marco calciatore del Pisa) a seguito di un fuorigioco fischiato dall’arbitro, trovatosi nella metà del campo imprecava in modo del tutto chiaro e facilmente percepibile più volte……”. Con atto inoltrato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 37, comma 8 C.G.S., la società pisana contestava la decisione di I° grado sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) la motivazione addotta a fondamento della sanzione si basa su presupposti infondati e la condotta antidoverosa è stata erroneamente attribuita al Carparelli; b) la presunta espressione blasfema non è stata rilevata dagli Ufficiali di gara; c) l’espressione è stata riportata esclusivamente dal collaboratore della Procura Federale che dichiara che l’imprecazione era chiara e facilmente percepibile; d) a giudizio del reclamante emergono significative incongruenze rispetto a quanto riferito dal collaboratore della Procura Federale sia in relazione al momento in cui l’evento si sarebbe verificato sia rispetto alla rilevabilità da parte degli ufficiali di gara dell’espressione proferita dal calciatore, sia rispetto alla chiara e facile percepibilità dell’espressione stessa; e) la distanza tra il collaboratore della Procura ed il calciatore era tale per cui non si sarebbe potuta percepire con chiarezza tale espressione. Tanto premesso l’S.S. Pisa 1909 S.r.l. chiede alla Corte di Giustizia Federale che venga annullata e/o revocata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale ed in via istruttoria, chiede acquisirsi a discarico, un filmato e un articolo di stampa in ordine alla gara Atalanta/Reggina del 25.9.2010, riferendo di analogo comportamento lo stesso rappresentante della Procura Federale. Preliminarmente, per ordine sistematico, occorre esaminare il profilo relativo all’ammissibilità del presente ricorso ex art. 37, comma 8 C.G.S. La Corte osserva come l’analisi letterale della norma di riferimento consente agli interessati di avvalersi della via d’urgenza nel caso di squalifica per una sola giornata di gara, esclusivamente nell’ipotesi in cui si controverta in materia di sanzioni per le quali è ammesso l’utilizzo di immagini televisive come fonte di prova. Orbene, nel caso di specie, è indubbio che la condotta antiregolamentare attribuita al calciatore Carparelli rientri tra quei casi (espressione blasfema) tassativamente previsti dall’art. 35, comma 1.3. C.G.S. Sotto tale profilo, dunque, il ricorso deve dichiararsi ammissibile. Venendo, poi, al merito della questione, si osserva che il ricorso meriti accoglimento sotto il profilo squisitamente processuale. E ciò sulla scorta delle seguenti argomentazioni. Il plesso normativo di riferimento (cfr art. 35, comma 1.3 e 37, comma 8 C.G.S.), disciplina in maniera chiara l’iter procedurale ed individua con altrettanta chiarezza gli attori di tale speciale procedimento. Per quanto qui interessa, “…il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza…”. Dall’esame degli atti di causa emerge, invece, che la Procura Federale non ha ritualmente introdotto negli atti al vaglio del Giudice Sportivo, la segnalazione del presunto comportamento antidoveroso imputato al tesserato Carparelli, essendosi limitata, la Collaboratrice dell’Ufficio requirente, a refertare sui moduli a sua disposizione, la presunta espressione blasfema attribuita calciatore della compagine pisana che, in quel frangente, si trovava in campo ed in gioco, quindi sotto la esclusiva giurisdizione degli Ufficiali di gara. Conseguentemente il Giudice di prime cure ha errato allorquando ha deciso di apprezzare quanto refertato dal Collaboratore della Procura Federale in ordine a tale singolare fattispecie atteso che, come sopra precisato, detta segnalazione doveva essere introdotta con il mezzo previsto dal più volte citato art. 35, comma 1.3. C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal calciatore Carparelli Marco e annulla l’impugnata delibera. La C.G.F. avendo rilevato la sussistenza della legittimazione del rappresentante della Procura Federale (art. 35, commi 1.2, 1.3, 1.4 C.G.S.) alla sola eccitazione della prova televisiva e non alla refertazione, ammette il ricorso a norma dell’art. 37.8 C.G.S. ultima parte. Avendo, peraltro, il Giudice Sportivo deciso in prime cure senza l’uso della prova televisiva ritiene nulla la sanzione comminata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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