F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 4. RICORSO DEL SIGNOR NALDI SALVATORE, EX PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FALLITA S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F – NOTA N. 7392/129PF05/06/GT/DL DEL 4.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 4. RICORSO DEL SIGNOR NALDI SALVATORE, EX PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FALLITA S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F – NOTA N. 7392/129PF05/06/GT/DL DEL 4.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010) Il Dott. Salvatore Naldi, presidente della S.S. Calcio Napoli S.p.A. sino al 22.6.2004, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 2.8.2004, ha proposto rituale impugnazione avverso la decisione (Com. Uff. 98/CDN) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha inflitto la sanzione disciplinare della inibizione per anni 3 in esito al deferimento del Procuratore Federale del 4.5.2010 per l'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F.. Con i motivi scritti, il reclamante ha, in via preliminare e pregiudiziale, eccepito la intervenuta prescrizione, ex art. 18, comma 1, C.G.S. previgente, delle presunte violazioni addebitategli, rilevando la non applicabilità, al caso di specie, degli effetti interruttivi di cui all'art. 18, comma 3, C.G..S., atteso che non era mai stata avviata alcuna inchiesta da parte dell'Ufficio Indagini o di altro organismo federale; prescrizione che, pertanto, era maturata al termine dell'anno sportivo 2007/2008. Contestava, quindi, l'assunto del Giudice di prime cure il quale aveva, erroneamente, statuito che la prescrizione era stata interrotta dall'apertura dell'inchiesta, ex art, 18, comma 3, C.G..F., nella Stagione Sportiva 2005/2006 per effetto della richiesta, alla Lega Nazionale Professionisti, inviata con nota del 7.10.2005, da parte della Procura Federale, di trasmissione dei documenti relativi al fallimento della S.S. Calcio Napoli S.p.A., contestualmente riscontrata in pari data con nota - prot. 2473 – della Lega Nazionale Professionisti. Concludeva, pertanto, in via preliminare, per l'accoglimento della declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 18, comma 1, C.G..S. all'epoca vigente, e nel merito, per il proscioglimento da ogni addebito. Alla seduta del 15.10.2010, fissata davanti alla competente C.G..F. - 1a Sezione Giudicante, compariva uno dei difensori del reclamante il quale illustrava sinteticamente i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa C.G.F., che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare condivisibile e dalla stessa non intende discostarsi specie per quanto argomentato in ordine alla eccezione di prescrizione. Il previgente art. 18, comma 3, C.G..S., statuiva che l'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio Indagini o di altro organismo federale, interrompe la prescrizione. E ciò si è verificato con la richiesta 7.10.2005 inviata dalla Procura Federale alla Lega Nazionale Professionisti, prontamente riscontrata, necessitata dall'esigenza di conoscere i nominativi degli amministratori in carica al momento della dichiarazione di fallimento della società e quelli in carica nel biennio precedente. Di rilievo, in merito, è la relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che, ricevuto conforme incarico del Capo dell'Organismo di appartenenza in data 27-31.10.2006, relazionava, con nota 12.12.2006, quanto da lui accertato circa i nominativi degli amministratori in carica della fallita S.S. Calcio Napoli S.p.A. Esito di indagine che veniva, con successiva nota 19/01/2007 del Capo U.I., trasmessa al Procuratore Federale il quale, con successiva sua del 26.2.2007, prot. 1066/129/PF/SP/ad, richiedeva alla CO.VI.SO.C., con riferimento al su citato Fallimento, copia degli atti in suo possesso. Atti di indagine che, pertanto, sono da ritenere, senza dubbio alcuno, momenti interruttivi della prescrizione ex art. 18, comma 3, C.G.S. Quanto al merito, come compiutamente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, è d'uopo richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare – che ha definito la gestione del Presidente Salvatore Naldi connotata da “approssimazione, gravi errori e/o assenza di progettualità, irresponsabilità e infruttuosa dissipazione di risorse”. Il che costituisce, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della responsabilità in ordine alla gestione societaria del Naldi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Naldi Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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