F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011 6. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE COLUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE/CESENA DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 76/CGF del 15 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 01 Febbraio 2011
6. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE COLUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE/CESENA DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Giuseppe Colucci. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Udinese/Cesena del 2.10.2010, mentre rientrava negli spogliatoi, il Colucci proferiva un’espressione blasfema che veniva rilevata dal Collaboratore della Procura Federale. Avverso tale provvedimento il calciatore Giuseppe Colucci ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.10.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Colucci, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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