F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. DI MARTINO FRANCESCO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A) PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 535/1561PF09-10/SP/BLP DEL 21.7.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 1) RICORSO DEL SIG. DI MARTINO FRANCESCO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. PESCINA VALLE DEL GIOVENCO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. A) PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. ED ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – NOTA N. 535/1561PF09-10/SP/BLP DEL 21.7.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 22.9.2010) Ricorre il signor Francesco Paolo Di Martino avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale gli è stata comminata la sanzione della inibizione di mesi due (in uno con la ammenda di € 10.000 a carico della società US Pescina Valle del Giovenco S.r.l., non oggetto della presente impugnazione) per la ritenuta violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. a), paragrafo VI N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., a ragione della mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali. Nel proprio ricorso il reclamante ha chiesto il proprio proscioglimento e l’ “annullamento” della sanzione irrogata, richiamando, a sostegno della propria tesi, la delibera di questa Corte, a Sezioni Unite, in data 30.7.2010 nell’appello proposto dal signor Vittorio Galigani, che assume abbia deciso, in senso difforme dalla impugnata delibera della Commissione Disciplinare, un caso identico. Ritiene questa Corte che il reclamo vada respinto. Anzitutto, sotto il profilo fattuale, va premesso che quanto accertato dalla Commissione Disciplinare Nazionale non ha trovato smentita nel presente grado di appello, ove l’appellante non ha prodotto ritualmente ed in termini alcun nuovo documento, né può essere acquisito il documento di cui si è chiesto il deposito, da parte della difesa del reclamante, nel corso della udienza di discussione, stante l’opposizione della Procura Federale e la assenza di documentati motivi per una eventuale rimessione in termini. Quanto al precedente di questa Corte invocato dal reclamante, esso non pare in termini. Ivi infatti si è esclusa la responsabilità di un soggetto in posizione diversa dal reclamante (si trattava di direttore generale), per addebiti diversi (si censurava il mancato versamento di somme dovute per adempimenti Irpef e Enpals) a ragione della mancata attribuzione a tale direttore generale di poteri delegati in tal senso (ad operare sui conti correnti bancari) da parte del legale rappresentante. Nel caso qui in discussione, invece, per un verso è indubbio che il signor Di Martino, quale legale rappresentante, fosse (o dovesse essere) fornito a titolo originario di tutti i poteri rappresentativi del sodalizio sportivo, in ragione della posizione verticistica rivestita; per altro verso, l’addebito mosso nel deferimento della Procura non attiene al mancato versamento di somme, quanto piuttosto alla mancata attestazione di tali pagamenti agli Organi federali, attività codesta certamente possibile per il legale rappresentante della società calcistica, ed il cui termine di adempimento (30.4.2010) è venuto inutilmente a scadere successivamente alla assunzione della carica apicale da parte del reclamante (3.3.2010, come da questi dichiarato). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Di Martino Francesco Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it