F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALC. BORETTAZ FABIO; SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALC. GEOGRAFO ALESSANDRO,SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” CANAVESE/MILAN DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/TB del 29.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 2) RICORSO DEL F.C. CANAVESE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALC. BORETTAZ FABIO; SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALC. GEOGRAFO ALESSANDRO,SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” CANAVESE/MILAN DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 12/TB del 29.9.2010) La società F.C. Canavese, con atto del 30.9.2010, preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di infliggere al calciatore Fabio Borettaz la squalifica per 10 giornate effettive di gara e al calciatore Alessandro Geografo quella per 8 giornate di gara in relazione al comportamento da costoro tenuto nei confronti del direttore di gara nel corso e al termine della partita Canadese/Milan del Campionato Nazionale “D. Berretti” svoltasi il 25.9.2010. In data 7.10.2010, la reclamante faceva pervenire articolata memoria contenente i motivi di doglianza, che hanno costituito oggetto di valutazione e discussione nell’odierna seduta, nella quale è stato sentito l’avv. Fabio Giotti, patrono del Presidente della F.C. Canavese, che ha confermato quanto già dedotto e chiesto nel reclamo. Queste le motivazioni dei provvedimenti impugnati: “Perché dopo aver tentato di intervenire da tergo su un avversario per impedirgli una chiara occasione da rete, non riuscendovi, colpiva lo stesso con un violento calcio alla caviglia: alla notifica dell’espulsione rivolgeva all’arbitro reiterate frasi ingiuriose spintonandolo a più riprese” (squalifica a Borettaz Fabio) e “perché dopo aver subìto un fallo tentava di colpire con la testa l’avversario dopo averlo pesantemente insultato; alla notifica del provvedimento di espulsione, dopo aver colpito con calci la rete di recinzione della tribuna, tentava di toccare con la propria testa quella dell’arbitro ed alzata la mano destra come per colpirlo, gli indirizzava reiterate frasi offensive e minacciose; al termine della gara attendeva l’arbitro sulla porta dello spogliatoio e di nuovo gli rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose lanciando la propria maglia in direzione dell’arbitro, senza colpirlo” (squalifica a Geografo Alessandro). La F.C. Canavese, ritiene, in entrambi i casi, eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e, relativamente al comportamento addebitato al calciatore Borettaz, contesta sia la dedotta occasione da rete che la pluralità delle azioni offensive, nonché la condotta violenta di questi, asseritamente esclusa anche dall’arbitro nel suo referto. Quanto alla condotta contestata al calciatore Geografo, la società nega che sia stato posto in essere alcun atto violento nei confronti di un avversario e che lo stesso Geografo abbia potuto materialmente sferrare calci ad una recinzione sopraelevata rispetto al terreno di gioco. Si chiede, anche alla luce di giurisprudenza di questa Corte, che cita, che le squalifiche siano considerevolmente ridotte. La Corte esaminati gli atti e ascoltato il difensore della reclamante. Preliminarmente, in rito, dispone che il reclamo, ancorché unitariamente presentato, vada correttamente distinto in due diversi e separati ricorsi, trattandosi di distinte fattispecie. Ritiene, poi, che debba essere respinta la richiesta istruttoria finalizzata all’acquisizione di un supplemento di rapporto al direttore di gara in quanto, anche alla luce di quanto dedotto dalla difesa, non emergono fatti o circostanze che appaiono di controversa ricostruzione. Nel merito il Collegio è dell’avviso che le sanzioni inflitte ai calciatori Borettaz e Geografo vadano sicuramente confermate, con conseguente rigetto dei reclami proposti. Emerge dagli atti che il calciatore Borettaz non solo ha tenuto un comportamento violento verso un avversario durante una probabile azione da rete (punibile ex se) ma, nella successiva fase della espulsione da parte del direttore di gara, ha posto in essere un comportamento vibratamente offensivo e reiteramente violento, consistito nello spintonare più volte lo stesso direttore di gara (come da questi puntualmente relazionato), rimasto privo di più gravi conseguenze per fatto indipendente dalla volontà del calciatore. Trattasi, ad avviso del Collegio, di condotta plurioffensiva, finalizzata non solo a ledere l’autorità dell’arbitro ma a rafforzare, attraverso la violenza fisica, le ingiurie rivolte; con l’aggravante che l’episodio scrutinato è la risultante di più azioni, temporalmente distinte ma tutte caratterizzate da un contenuto intensamente offensivo e tese ad incidere fortemente sia sull’autorità del direttore di gara che sulla sua capacità decisionale. La fattispecie, rientrante nella previsione di cui all’art. 19, punto 4, lettera C.G.S. , è stata correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Analogamente, congrua appare la sanzione dallo stesso comminata al calciatore Geografo che, reagendo a comportamento falloso dell’avversario, si è reso autore di plateali gesti di provocazione e violenza, non giustificati da alcuna trance agonistica e addirittura sfociati in aperte minacce di ulteriori azioni violente verso l’arbitro; non concretizzatesi solo per il tempestivo intervento dei suoi dirigenti e terminate con il lancio, verso il medesimo direttore di gara, della maglia di gioco, quale chiaro segno di oltraggioso disprezzo. La riprovevolezza di una simile condotta va pertanto apprezzata in tutto il suo profondo disvalore, ancorché non si sia evoluta - come per il Borettaz - in aggressione fisica ma, questo, solo per l’intervento altrui. Né la giovane età di entrambi i giocatori, ritiene il Collegio, può essere assunta come attenuante ma, semmai, come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente in due distinti appelli, il ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese di San Giusto Canavese (Torino) li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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