F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BREMEC SUAREZ NICOLAS SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. TARANTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BREMEC SUAREZ NICOLAS SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società A.S. Taranto S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro – 1^ Divisione Benevento/Taranto, veniva inflitta al calciatore Bremec Suarez Nicolas la squalifica per 2 giornate perché “al termine della gara rivolgeva al pubblico locale un gesto offensivo, provocandone la reazione; successivamente assumeva atteggiamento provocatorio verso il medesimo pubblico applaudendo ironicamente”. La società appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione all’assenza di qualsivoglia intento offensivo e/o provocatorio nel comportamento tenuto dal Bremec, alla violazione del principio di proporzionalità tra sanzioni emesse nei confronti dei tesserati Bremec e Barasso (punito anch’egli con la squalifica per due giornate perché “al termine della gara interveniva in un principio di colluttazione tra tesserati colpendo con il petto un calciatore avversario e rivolgendo frasi minacciose”) nonché alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti relative al contesto nel quale si sono svolti i fatti di causa. Chiedeva pertanto l’annullamento e/o la revoca del provvedimento sanzionatorio impugnato e, in subordine, la riforma dello stesso anche mediante la commutazione della sanzione irrogata in altra meno gravosa. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. In effetti, il comportamento offensivo e provocatorio (nella fattispecie concreta dito medio alzato verso il cielo e successivo applauso dopo la reazione del pubblico locale) risulta dai documenti ufficiali di gara (referto arbitrale, rapporto dell’Ispettore di Lega e relazione del Collaboratore della Procura Federale) e, quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S. Taranto Calcio di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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