F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 22 Novembre 2010 5) RICORSO DELL’A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/CAVESE DELL’11.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010) La A.C. Pisa, con atto in data 19.10.2010, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010 – che, in relazione alla gara da essa disputata con la Cavese – Campionato di Lega Pro – l’11.10.2010, ha irrogato alla predetta società la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00. La decisione gravata ha accertato due episodi consistenti nella indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società durante lo svolgimento della gara suindicata, nonché nella condotta dei sostenitori della medesima compagine, che “due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il Ministro degli Interni”. La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, “in via principale … di annullare e/o revocare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e/o L.I.C.P. con Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010; in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata ad € 1.500,00 ovvero nella misura meno afflittiva che riterrà di giustizia; in estremo subordine, commutare la sanzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo con l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett, e), con specifico riferimento al settore <>”. La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all’udienza del 22.10.2010, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché l’avv. Stefano Vitali, per delega dell’avv. Mattia Grassani – difensore della A.C. Pisa -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso, si è riservata di decidere. I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché la stessa società appellante ha sostenuto innanzitutto che “il signor Claudio Gavina, tesserato per il Pisa 1909 S.r.l. con mansioni di responsabile stadio e logistica della società, era stato verbalmente autorizzato dal direttore di gara, signor Sguizzato a rimanere sul terreno di gioco, per coadiuvare il personale del club ospitante nella gestione dell'incontro e, addirittura, esibire, su indicazione dell'arbitro, il cartellone recante l'indicazione dei minuti neutralizzati al termine di ogni frazione di gara”, nonché che “l'atteggiamento dei sostenitori del Pisa sia una conseguenza della generale contestazione, da parte di tutte le tifoserie italiane, verso il provvedimento adottato dal Governo di introduzione della c.d. <>, fortemente sponsorizzata dal Ministro dell'Interno, On. Roberto Maroni, e divenuta obbligatoria, dall'inizio dei campionati di calcio professionistici Stagione Sportiva 2010/2011, sia per gli abbonati sia per i supporters che vogliono seguire la propria squadra in trasferta, senza essere soggetti alle eventuali limitazioni imposte dall'Autorità di Sicurezza”. A tal fine la A. C. Pisa si duole della mancata considerazione da parte dell’Organo disciplinare, da un lato della “autorizzazione verbale” rilasciata dal Direttore di gara al signor Claudio Gravina a stare sul terreno di gioco, dall’altro della sussistenza, nella fattispecie in esame, delle esimenti espressamente previste dall’art. 13, comma 1, C.G.S.. Gli assunti sono irrilevanti, giacché nella distinta di gara non è indicato il nome del suindicato tesserato e, dunque, lo stesso non era autorizzato a trattenersi sul terreno di gioco. A nulla rileva la circostanza eccepita ex adverso, secondo cui il signor Clausio Gravina sarebbe stato autorizzato verbalmente dall’Arbitro a stare sul terreno di gioco, in quanto tale modalità autorizzativa non è contemplata da alcuna norma del C.G.S. e, dunque, - atteso che sia stata effettivamente rilasciata dal Direttore di Gara il quale, interpellato, ha smentito tale circostanza -– è nulla, irrituale, inammissibile e, comunque, inefficace. Altresì, non può trovare accoglimento l’assunto della ricorrente secondo cui, nella fattispecie in esame, sarebbe “incomprensibile … l' orientamento del Giudice Sportivo Nazionale c/o Lega Pro che” ha omesso “sistematicamente la disamina della sussistenza delle circostanze di cui all'art. 13, comma 1, C.G.S. ai fini attenuanti o esimenti”. La circostanza che la tifoseria abbia per due volte intonato cori contro il Ministro degli Interni costituisce, ad avviso di questa Corte, una reiterata manifestazione offensiva nei confronti del titolare di una alta carica dello Stato, che non può essere considerata una semplice manifestazione di dissenso o critica per un provvedimento sancito dal decreto ministeriale 15.8.2009, in attuazione di quanto disposto dal secondo comma, dell’art. 9 del Decreto Legge n. 8 dell’8.2.2007, convertito con Legge n. 41, del 4.4.2007. In altre parole, il fatto che la tifoseria della squadra ospitante abbia più di una volta intonato cori contro il Ministro degli Interni rappresenta una condizione aggravante e ciò è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di applicazione di qualsivoglia esimente. Peraltro, neppure può essere accolta la richiesta subordinata dell’appellante di applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. e), con specifico riferimento al settore denominato “Curva Nord” in sostituzione di quella irrogata, in quanto, nella fattispecie in esame, la decisione gravata non fa alcun riferimento a tale settore dello stadio pisano, bensì riferisce genericamente che “sostenitori due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso il ministro degli interni”. Tutte le censure della società ricorrente, quindi, sono infondate, atteso pure che l’entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Cavese. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it