F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010 3. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.11.2010 SEGUITO GARA CROTONE/VARESE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 80/CGF del 22 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 21 Dicembre 2010 3. RICORSO DEL SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO A.S. VARESE 1910) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15.11.2010 SEGUITO GARA CROTONE/VARESE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 dell’11.10.2010) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Crotone – Varese, disputato in data 10 ottobre 2010 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Direttore Sportivo dell’A.S. Varese 1910, signor Sean Sogliano, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 15 novembre 2010, per aver, “al 35° del primo tempo, rivolto all’arbitro locuzioni gravemente oltraggiose ed irriguardose, reiterando il medesimo comportamento all’atto di lasciare il terreno di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Sogliano, il quale assume l’eccessiva entità della sanzione erogata, in ragione della circostanza per cui le espressioni oltraggiose dallo stesso pronunciate non erano indirizzate all’arbitro né erano dirette ad offendere l’imparzialità dello stesso ma costituivano semplicemente uno sfogo, una critica, senza un destinatario preciso. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.10.2010, per il signor Sogliano, nessuno è comparso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che in ragione della gravità delle parole pronunciate dal Sig. Sogliano, senza alcun dubbio, nei confronti dell’arbitro, la sanzione erogata dal Giudice Sportivo debba ritenersi congrua, tenuto conto anche della reiterazione del comportamento. Nessuna riduzione della sanzione in questione può, pertanto, essere presa in considerazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sean Sogliano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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