• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2011
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. GREGORIO GIUSEPPE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5/cdt del 13.7.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2011
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALC. GREGORIO GIUSEPPE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5/cdt del 13.7.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2010)
Con atto del 14.10.2010 il calciatore Gregorio Giuseppe nella qualità di calciatore tesserato in favore della società Sportiva Tre Fontane di Campobello di Mazzara chiedeva l’annullamento (revocazione ex art. 39 C.G.S.) del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 15 del 16.9.2010. Rappresentava in particolare come fosse stato squalificato dalla Commissione Disciplinare Territoriale Sicilia fino al 31.12.2011 con provvedimento del 13.7.2010; e che avverso tale provvedimento aveva proposto impugnazione alla Commissione Disciplinare Nazionale nonostante non avesse ricevuto formale notifica del sopra citato provvedimento di squalifica della Commissione Territoriale. A suo dire il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale sarebbe stato erroneo poiché se era pur vero che egli non aveva inviato l’impugnazione alla Procura Federale era altrettanto vero che ciò era dipeso dal fatto che gli uffici della Commissione Disciplinare Territoriale non avevano adempiuto all’obbligo di notifica del provvedimento di squalifica. La Commissione Disciplinare avrebbe poi errato al riguardo non considerando, a questo proposito, che con l’invio successivo dell’impugnazione l’uno ed il due settembre alla Procura Federale egli avrebbe comunque sanato – sempre in considerazione della mancata notifica del provvedimento da parte della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – la paventata irregolarità. Rileva questa Corte come il Ricorso sia inammissibile Affinché possa invocarsi l’istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che “la falsa percezione da parte del giudice de1la realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l’istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato. Cosi inteso, l’errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l’attività valutativa del giudice in
relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539). E’ stato altresì puntualizzato che l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”. Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo alla duplice violazione del principio della contestualità, rilevando appunto come i ricorsi (quelli del luglio 2010) in un primo tempo sono stati inviati solo alla Commissione stessa e non alla Procura Federale e successivamente (quelli del settembre 2010) sono stati inviati solo alla Procura e non alla Commissione competente anche in considerazione del fatto che in entrambi gli atti venisse fatto riferimento alla data di pubblicazione della decisione impugnata e non anche a quella della successiva comunicazione. Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile. Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l’esperimento del rimedio (ex art. 39 C.G.S.) invocato. A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell’ordinamento. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Gregorio Giuseppe.Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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