F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2011 2. RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GIANFRANCO CICCONE SEGUITO GARA ORVIETANA/PERUGIA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 20.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 28 Febbraio 2011 2. RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GIANFRANCO CICCONE SEGUITO GARA ORVIETANA/PERUGIA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 20.10.2010) Con atto del 21.10.2010, la società Orvietana Calcio S.r.l. inoltrava preannuncio di reclamo ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 20.10.2010) con la quale era stata inflitta al calciatore, signor Ciccone Gianfranco, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive di gioco, per avere colpito, a gioco fermo, all’interno della propria area di rigore, con una lieve testata, il viso di un calciatore avversario. Con nota di questa Corte, datata 22.10.2010, si provvedeva a trasmettere, a mezzo comunicazione fax, alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla Orvietana Calcio S.r.l. in pari data. Con atto del 25.10.2010, la società Orvietana Calcio S.r.l. inoltrava reclamo motivato. Il reclamo in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. La società ricorrente chiede una riduzione della predetta squalifica, deducendo una diversa versione dell’accaduto: e cioè negando che vi sia stata alcuna violenza da parte del calciatore squalificato e sostenendo che egli “involontariamente, dopo aver subito un lieve colpo da un avversario, faceva un movimento innaturale, non colpendo, o tutt’al più sfiorando appena il volto dello stesso giocatore da cui era stato spintonato, che, a sua volta, cadeva al suolo come fosse stato colpito violentemente”. Si tratta, come è evidente, di una versione dei fatti che, al di là della intrinseca contraddittorietà della stessa, risulta diversa da quella contenuta nel rapporto arbitrale il quale, ai sensi dell’art. 35 1.1. C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; nel predetto referto, infatti, si attesta che il Ciccone ha colpito l’avversario “a gioco fermo” e non in uno scontro di gioco, per come affermato nell’atto di reclamo. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere confermato il provvedimento del Giudice Sportivo in quanto conforme al disposto di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. il quale prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate o a tempo determinato, in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Orvietana Calcio S.r.l. di Orvieto (Terni) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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