F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAZZO/ISOLA LIRI DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DELLA S.S. MILAZZO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAZZO/ISOLA LIRI DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 12.10.2010) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, per indebita presenza sugli spalti di persone non accreditate, trattandosi di gara a porte chiuse, le quali rivolgevano all’arbitro reiterate frasi offensive; per comportamento gravemente antisportivo in quanto venivano fatti mancare i palloni di riserva che poi venivano improvvisamente lanciati sul terreno di gioco allo scopo di rallentarne la ripresa; per mancata collaborazione dei dirigenti che non assecondavano le reiterate richieste della terna arbitrale. Il ricorrente propone reclamo per assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione comminata alla società rispetto al reale succedersi degli eventi e per palesi e significative discrasie tra i referti ufficiali di gara e le motivazioni riportate nell’impugnata delibera. Espone quindi che dall’esame degli atti ufficiali e dall’analisi dell’effettivo succedersi degli eventi, è possibile senz’altro concludere per la palese eccessività e spropositatezza dell’ammenda comminata alla appellante, anche e soprattutto in considerazione di talune lampanti ed insanabili discrasie rilevabili tra il contenuto dei rapporti di gara e la versione dei fatti riportata dall’Organo di prime cure nella rispettiva pronuncia e precisamente l’arbitro definisce la condotta della società ospitante meramente antisportiva mentre nell’impugnata decisione si parla testualmente di comportamento gravemente antisportivo; inoltre il Direttore di Gara si limita a riferire di un semplice ritardo nella disponibilità dei palloni medesimi, i quali, oltretutto, venivano lanciati in campo, a gioco in svolgimento, in sole tre occasioni. La società S.S. Milazzo chiede, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate, voglia accogliere il presente reclamo e ridurre congruamente l’ammenda comminata in primo grado dal Giudice Sportivo. La Corte, analizzati i fatti ed il reclamo, rileva che compito degli ufficiali di gara è quello di riportare i fatti così come avvenuti, mentre compito del Giudice Sportivo è quello di enuclearli in una fattispecie prevista dal Codice e conseguentemente irrogare la relativa sanzione. La Corte rileva altresì che anche a voler accogliere parzialmente le ragioni della ricorrente, vi è l’aggravante che la gara veniva svolta a porte chiuse e pertanto nessuno di questi eventi sarebbe mai dovuto accadere poiché nessuno era autorizzato ad accedere allo stadio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Milazzo S.r.l. di Milazzo (Messina) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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