F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 21 Dicembre 2010 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D’ANNA EMANUELE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 21 Dicembre 2010 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D’ANNA EMANUELE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso che la società Benevento proponeva reclamo avverso la squalifica per 2 gare inflitta al proprio calciatore D’Anna Emanuele dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 19.10.2010. Il calciatore è stato sanzionato per avere posto in essere, a fine gara, un comportamento offensivo verso il Direttore di gara. La società reclamante impugna tale decisione e chiede a questa Corte, in via principale, l’annullamento del decisum di prime cure per insussistenza della responsabilità attribuita al proprio calciatore e, in via gradata, la riduzione ad una sola giornata di squalifica. Le argomentazioni difensive si basano, essenzialmente, sul fatto che le frasi offensive pronunciate dal D’Anna non erano rivolte all’indirizzo dell’arbitro ma bensì nei confronti dei compagni e dirigenti della propria squadra. A sostegno di tale tesi difensiva, la reclamante allegava dichiarazione del signor Sellitti, dirigente della società, il quale escludeva che il D’Anna avesse offeso l’arbitro aggiungendo, inoltre, che era presente anche l’ispettore di Lega, il quale non aveva refertato nessun comportamento offensivo del D’Anna nei confronti del direttore di gara, ad ulteriore dimostrazione che nulla di illecitamente rilevante era accaduto tra il calciatore e il Direttore di gara. Tanto premesso, la C.G.F. osserva che il reclamo è infondato e va rigettato. Le deduzioni difensive della reclamante hanno come unica finalità quella di fornire una diversa interpretazione al contenuto del referto arbitrale, che chiarisce che le frasi erano inequivocabilmente dirette al Direttore di gara. Sul punto, questa Corte osserva comunque che se vera la critica nei confronti dei dirigenti e dei calciatori, come sostenuto dalla reclamante, non solo sarebbero state utilizzate ben altre frasi, per lo meno più consone al ruolo rivestito dai presunti destinatari delle stesse, ma non ci sarebbe stato bisogno di avvicinarsi all’arbitro per proferirle. La fede probatoria privilegiata e l’autosufficienza che assiste il referto del Direttore di gara supera, pertanto, qualsiasi altra questione, determinando sia la assoluta ininfluenza della dichiarazione rilasciata dal dirigente signor Sellitti – a parte ogni questione in ordine all’interesse personale del quale lo stesso risulta essere portatore in ragione della sua appartenenza alla reclamante – sia la irrilevanza che il Commissario di campo non abbia ritenuto di riferire alcunché. La sanzione deve quindi ritenersi più che congrua, in relazione alla accertata natura offensiva delle frasi di che trattasi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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