F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE KRASIC MILOS A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3, C.G.S IN ORDINE ALLA GARA BOLOGNA/JUVENTUS DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 29 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 21 Dicembre 2010 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE KRASIC MILOS A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3, C.G.S IN ORDINE ALLA GARA BOLOGNA/JUVENTUS DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2010) Preso atto della segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, comma 1.3. C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all’esito dell’esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Bologna/Juventus del 24.10.2010, valevole per il Campionato di Serie “A”, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Milos Krasic, tesserato per la Juventus F.C. S.p.A., la squalifica per 2 giornate effettive, per aver procurato l’assegnazione di un calcio di rigore alla propria squadra attraverso un’evidente simulazione. Avverso tale decisione ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 37, comma 7 C.G.S., la società Juventus F.C. S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi, (i) la illogicità delle conseguenze a cui porta l’applicazione dell’art. 35, comma 1.3., C.G.S., (ii) l’inammissibilità, nel caso di specie, della prova televisiva e (iii) la insussistenza della violazione ascritta al giocatore per mancanza di volontarietà della condotta contestata, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.10.2010, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, il quale chiede il rigetto del reclamo, il calciatore Milos Krasic, munito di interprete, e, per la ricorrente, l’avv. Chiappero, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo, chiedendone l’accoglimento. La Corte, esaminate tutte le immagini televisive in atti e valutate le difese della Juventus F.C. S.p.A., ritiene di respingere il reclamo, in quanto risultano infondati i motivi esposti dalla ricorrente. Preliminarmente, la Corte rileva come la prima doglianza manifestata dalla ricorrente non possa essere accolta, in quanto sollevata in una sede non corretta. Ed invero, come detto, la ricorrente contesta l’iniquità e l’incoerenza dell’art. 35 C.G.S., in particolare lamenta la possibile sussistenza di due differenti sanzioni rispetto alla stessa violazione commessa nel medesimo contesto di luogo e di tempo, ipotizzando una presunta inidoneità del sistema sanzionatorio, che si presterebbe alla consumazione di “vere e proprie vendette”. Sul punto, la Corte non intende entrare nel merito delle contestazioni manifestate dalla ricorrente ma rileva come questo organo di giustizia sportiva non svolge una funzione di “giudice delle leggi”, non valuta se le norme siano corrette o meno. La Corte è chiamata a conoscere le circostanze oggetto di giudizio e ad applicare le norme del Codice di Giustizia Sportiva sulla base di una corretta interpretazione delle stesse. In ordine, poi, agli ulteriori due motivi di impugnazione, si segnala come gli stessi possano essere trattati congiuntamente, in quanto, a fondamento di entrambi, vi è la contestazione sulla sussistenza della condotta simulatoria ascritta al calciatore Milos Krasic. Sui predetti motivi di reclamo, questa Corte ritiene di condividere in toto la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione ed osserva, ulteriormente, come, in primo luogo dalle immagini televisive in atti si evinca che la posizione dell’arbitro non è certo che fosse ottimale per valutare l’azione in questione. Infatti, al momento del presunto contatto tra il calciatore del Bologna Portanova ed il Krasic, il direttore di gara è coperto dal corpo dello stesso Portanova. In secondo luogo, ad integrazione di quanto già stabilito dal Giudice di prime cure, si rileva come la dinamica della caduta del Krasic risulta assolutamente incompatibile con l’intento di un’atleta di evitare o, quanto meno, limitare la minaccia costituita dal possibile intervento di un avversario. Ed invero, la circostanza oggetto di analisi avrebbe dovuto comportare una reazione istintiva del Krasic diretta, come detto, a limitare la possibilità di collisione, attraverso un movimento diretto ad allontanarsi dall’imminente pericolo, uno spostamento del corpo in direzione opposta a quella dalla quale proveniva la presunta minaccia. Diversamente, dalle immagini in atti si evince che il Krasic, senza essere toccato dal Portanova, trascina il piede sinistro, al fine di rendere la successiva caduta più ‘naturale’ possibile, e conclude la condotta simulatoria inarcando la schiena e spostando le spalle all’indietro, in modo da creare un movimento del corpo simile ad una reazione dello stesso a seguito di un contatto con l’avversario. In virtù della predetta manifestazione della condotta, risultano integrati i requisiti di cui alla fattispecie delineata dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S., e la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti risulta congrua alla previsione dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., visto l’art. 35, comma 1.3, C.G.S., ritenuti integrati i presupposti per l’applicazione delle relative sanzioni, ed in particolare, la condotta gravemente antisportiva per simulazione, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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