F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL CALC. CRISTIANO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI 1892/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 18.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 1) RICORSO DEL CALC. CRISTIANO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI 1892/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 18.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) Il calciatore Cristiano Domenico ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010 con il quale il ricordato calciatore veniva squalificato per tre giornate di gara “per aver colpito volontariamente un avversario in azione di gioco, espulso reagiva alle provocazioni del pubblico rivolgendo allo stesso gesti offensivi” nel corso della partita Pro Vercelli/Pro Patria. Ritiene la Corte di dover disattendere la proposta impugnazione in quanto infondata. La stessa, infatti, lamenta l’eccessività della sanzione in relazione ad una particolare situazione ambientale seguita all’espulsione ed al comportamento del calciatore sempre improntato alla massima correttezza e diligenza professionale. Tali motivi di gravame non giustificano l’esclusione o anche soltanto la riduzione della punizione, tenuto conto che negli atti di parte si deduce di “aver mandato a quel paese gli spettatori senza assumere alcun gesto offensivo”, mentre tale ricostruzione dell’episodio sanzionato è contraddetto dal rapporto arbitrale, da quello di un assistente e dallo stesso collaboratore della Procura Federale presente nell’occasione che riferiscono concordemente di “gesti volgari ed offensivi del calciatore”. Quanto alla precedente condotta la stessa non può influire sull’irrogata punizione non costituendo circostanza attenuante: tutte le sovraesposte considerazioni conducono alla reiezione dell’appello. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cristiano Domenico e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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