F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CLEMENTE PIETRO SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO CALCIO S.P.A. DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010
2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CLEMENTE PIETRO SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO CALCIO S.P.A. DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)
Con ricorso ritualmente proposto, la società Benevento Calcio S.p.A., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Clemente Pietro, seguito gara Pisa/Benevento del 24.10.2010, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per comportamento offensivo verso l'arbitro. Con i motivi scritti, la ricorrente ha eccepito la mancanza di responsabilità del calciatore Clemente Pietro, per insussistenza del fatto e della condotta ingiuriosa addebitatagli, rilevando la carenza dei presupposti; ha, comunque, lamentato l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti oltre alla disparità di trattamento rispetto a episodi simili. Ha, quindi, concluso chiedendo in via principale l'annullamento della delibera impugnata e in via subordinata, previa riqualificazione della condotta in irriguardosa, la riduzione della sanzione. Alla seduta del 5.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale si è riportato ai motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva, infatti, questa C.G.F. che la frase rivolta all'arbitro dal calciatore deve ritenersi gravemente offensiva e irriguardosa, così come statuito e sanzionato dall'art. 19, comma 4 – lett. a), C.G.S.. Prive di fondamento, pertanto, sono da ritenersi le doglianze della ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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