F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 3) RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SACILOTTO LUIZ GABRIEL SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 3) RICORSO DEL VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SACILOTTO LUIZ GABRIEL SEGUITO GARA ATLETICO ROMA/VIRTUS LANCIANO DEL 27.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010) Con ricorso ritualmente proposto, la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 52/DIV del 28.10.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Sacilotto Luiz Gabriel, seguito gara Atletico Roma/Virtus Lanciano del 27.10.2010, la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere colpito violentemente un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'erronea valutazione dei fatti posto che, come refertato dall'arbitro, il pallone era in gioco e il Sacilotto non era assolutamente estraneo all'azione di gioco e che il suo intervento, erroneamente ritenuto scorretto, era avvenuto fronte all'avversario. Ché, si fosse trattato di atto violento ovvero di condotta gravemente antisportiva, la relativa sanzione, non adottata dal Giudice Sportivo, sarebbe dovuta essere quella di 3 giornate di squalifica. Eccepiva, altresì, che essendosi trattato di un normale scontro di gioco caratterizzato da assoluta mancanza di volontarietà, la sanzione irrogata poteva essere ridotta ad una sola giornata di squalifica. Alla seduta del 5.11.2010, fissata davanti alla C.G.F. - 2a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Osserva, infatti, questa C.G.F. che, come si evince dal referto arbitrale, il pallone era in gioco e il Sacilotto non era estraneo all'azione in svolgimento. Considerandosi, inoltre, che l'intervento del Sacilotto, il quale aveva attinto le caviglie di un avversario senza conseguenze lesive, pur scorretto nella dinamica, non aveva avuto le caratteristiche di atto violento o gravemente antisportivo. La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto del Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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