F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 4) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SOSI MAURO SEGUITO GARA GIULIANOVA CALCIO S.R.L./BELLARIA IGEA MARINA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 05 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 19 Novembre 2010 4) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SOSI MAURO SEGUITO GARA GIULIANOVA CALCIO S.R.L./BELLARIA IGEA MARINA DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010) Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Giulianova Calcio S.r.l. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 50/DIV del 26.10.2010 con la quale il calciatore Mauro Sosi è stato squalificato per 2 giornate effettive di gara “per aver colpito al volto un avversario alzando la gamba all’altezza della testa,m in azione di gioco” nel corso della partita Giulianova/Bellaria. Osserva la ricorrente che l’impugnata sanzione è stata determinata dall’aver considerato l’intervento fallo di gioco “grave”, ancorchè tale qualificazione dell’episodio si contenga soltanto nel rapporto arbitrale, non anche nel provvedimento del giudice. Argomenta, poi, la stessa ricorrente che la fattispecie è contenuta al comma 12 del Regolamento di Gioco nel quale, peraltro, la gravità non può prescindere da una vigoria spropositata oppure da negligenza ovvero ancora da imprudenza, circostanze tutte che nella fattispecie non ricorrono. Sulla base di tali considerazioni, che la Corte ritiene di condividere, va accolta la subordinata conclusione della ricorrente, con la quale viene sollecitata la riduzione del peso sanzionatorio, portando la squalifica da 2 a 1 giornata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) riduce la sanzione della squalifica inflitta per 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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