F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/MONZA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011
1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/MONZA DEL 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Salernitana/Monza del 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/DIV del 19.10.2010) per indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, al termine della gara, di tre persone non identificate ma riconducibili alla società ricorrente; perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere due petardi, senza conseguenze; gli stessi, durante la gara, intonavano cori offensivi nei confronti del Ministro degli Interni. La ricorrente contesta i rilievi che hanno dato luogo alla sanzione in oggetto richiamando l’applicabilità dell’art. 66 N.O.I.F. la quale prevede la presenza della cosiddetta “panchina aggiuntiva”, richiamando la ratio di tale previsione regolamentare. Sulla seconda questione, relativa all’accensione di fumogeni, il ricorrente espone che tale evento non ha ostacolato il regolare svolgimento della gara e che i petardi non hanno causato danni a persone o cose. Sul terzo rilievo, il ricorrente espone che i cori erano rivolti a un dirigente della squadra inviso alla tifoseria e che in ipotesi analoghe il Giudice Sportivo non ha irrogato sanzioni ad altre società. La Corte, esaminate le motivazioni del ricorrente ed udite le parti, rileva, oltre alla recidività della Società, che la normativa vigente, in relazione alla gara in questione, non prevede la panchina aggiuntiva, in quanto consentita solo nelle gare professionistiche, come chiaramente rilevato dal ricorrente stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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