F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI NARDO ANGELO SEGUITO GARA FANO ALMA J./GIULIANOVA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 3) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DI NARDO ANGELO SEGUITO GARA FANO ALMA J./GIULIANOVA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010, a seguito della gara Fano Alma J./Giulianova del 31.10.2010, ha inflitto al calciatore Angelo Di Nardo del Giulianova Calcio S.r.l. la sanzione della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale”. Il Giulianova Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale provvedimento sostenendo, in particolare, che la frase pronunciata dall’atleta, ove contestualizzata, rappresenterebbe null’altro che il tentativo di criticare il “non facere” di Arbitro ed Assistente su un’azione specifica, senza offensività oppure intento ingiurioso tali da causare una sanzione di due giornate. Pertanto, ha chiesto che l’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo sia riformato con riduzione del peso sanzionatorio. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’Assistente Arbitrale emerge che, al 42’ del secondo tempo, il n. 18 del Giulianova, signor Angelo Di Nardo, alzandosi dalla panchina, urlava a gran voce contro lo stesso Assistente “era fallo, se non lo fischia quello …….. dell’arbitro, fischialo tu, ……..!”. Sulla base di tale ricostruzione del fatto, la Corte ritiene che la condotta dell’atleta possa qualificarsi come condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S., impone come sanzione minima la squalifica del calciatore per due giornate. Alla reiezione del ricorso segue l’addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Giulianova Calcio di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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