F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011 5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MAURIZIO PECCARISI SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92/CGF del 11 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 01 Febbraio 2011
5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MAURIZIO PECCARISI SEGUITO GARA CREMONESE/SALERNITANA DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)
La ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive inflitta al calciatore Maurizio Peccarisi, seguito gara Cremonese/Salernitana del 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010), per doppia ammonizione, entrambe per condotta scorretta verso un avversario, espulso, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Il ricorrente rileva che la sanzione irrogata appare eccessiva in relazione a fattispecie della stessa indole che solitamente vengono trattate con minor rigore. Secondo il ricorrente infatti non può essere ricondotto ad un comportamento offensivo quanto perpetrato dal Peccarisi, bensì ad una personale considerazione che rasenta un civile confronto il quale non travalica i limiti posti dall’ordinamento sportivo. Chiede pertanto di riformare l’impugnata delibera riducendo la sanzione secondo giustizia. La Corte rileva che il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata nel procedimento sportivo, che non possono essere contestati gli eventi dedotti nel referto e che il ruolo del Giudice Sportivo è proprio quello di inquadrare la fattispecie concreta in una prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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