F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 17 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE DI BARI DANIELA SEGUITO GARA CALCIO CHIASIELLIS/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 30.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 17 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 21 Dicembre 2010 1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE DI BARI DANIELA SEGUITO GARA CALCIO CHIASIELLIS/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 30.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 3.11.2010) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 37 del 3.11.2010), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile Serie A Chiasiellis/Lazio svoltasi il 30.10.2010, comminava la squalifica per 4 giornate di gara alla calciatrice Di Bari Daniela perché “espulsa per doppia ammonizione, reagiva nei confronti di una compagna (di squadra) che interveniva per farla uscire dal terreno di gioco colpendola al volto con uno schiaffo”. La S.S. Lazio ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga “rivista la posizione della calciatrice”, alla luce delle dichiarazioni rese dalle due interessate (la Di Bari e la sua compagna di squadra Berarducci Sara) che hanno ridimensionato la portata dell’accaduto (consistente in una semplice manata e non schiaffo) ed hanno sottolineato l’assenza, nei lunghi anni decorsi, di precedenti comportamenti censurabili a carico della Di Bari. Il ricorso va parzialmente accolto. Invero, il Collegio non può non tener conto delle risultanze del referto arbitrale la ove è detto chiaramente che la Di Bari, evidentemente in preda a vistosa ed incontrollata agitazione, è stata trascinata a forza da una compagna di squadra (Berarducci) fuori dal recinto di gioco e per tale motivo si è opposta con un gesto fisico verso la medesima. Nel contempo, il Collegio è incline a valutare siccome verosimile che alla Di Bari - consapevole di soffrire di otite media acuta, come risulta dal certificato medico prodotto – sia sostanzialmente imputabile una incontrollata reazione alla stretta da lei subita al collo ad opera del braccio della Berarducci, . In siffatta situazione, si reputa più aderente alla realtà commisurare l’entità della sanzione a tre giornate di gara, come previsto dall’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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