F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VULCANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 22.9.2013 SEGUITO GARA SPORTING TERRANOVA/CRUCOLESE DEL 19.9.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VULCANO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 22.9.2013 SEGUITO GARA SPORTING TERRANOVA/CRUCOLESE DEL 19.9.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010)
Con atto, spedito in data 28.10.2010, il signor Vulcano Francesco, allenatore della società U.S. Crucolese A.S.D. proponeva ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 14.10.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato parzialmente accolto il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che aveva irrogato le seguenti sanzioni: 1) punizione della perdita della gara Sporting Terranova/Crucolese del 19.9.2010 con il punteggio 0-3; 1) penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 1.000,00; 3) squalifica dell’allenatore Vulcano Francesco fino al 22.9.2015; 4) squalifica del calciatore Vulano Antonio fino al 22.9.2011. Il ricorso in epigrafe, il cui argomentare risulta, peraltro, assai confuso, si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S. ed, in particolare, quella di cui alla lett. e) della prefata norma, espressamente invocata dal ricorrente. L’art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale…….”e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Trattasi di disposizione che costituisce, nell’ambito dell’ordinamento federale, l’omologo di quella contenuta nell’art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest’ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che l’art. 395, n. 4 c.p.c. “non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che sul punto si sia specificamente pronunciato” (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399). Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze, formulate dal ricorrente si riferiscono a fatti (spinta all’arbitro e calcio all’anca sinistra dello stesso) che la Commissione Disciplinare Territoriale ha preso espressamente in considerazione e che ha, quindi, tenuto in debito conto ai fini della propria decisione. Peraltro, lo stesso ricorrente risulta cosciente della manifesta insussistenza, nel caso che ci occupa, del presupposto revocatorio di cui all’art. 39, lett. e) C.G.S. atteso che lo stesso ha chiesto, in via subordinata, “una ulteriore e sensibile riduzione della squalifica”; una richiesta, quest’ultima, che rende palese come il ricorso in epigrafe risulti finalizzato ad ottenere da questa Corte un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal sig. Vulcano Francesco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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