F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO SIG. MAURIZIO ZAMPARINI (PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 6 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010) 2) RICORSO SIG. RINO FOSCHI (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 3 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07- 08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010) 3) RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FERRAMOSCA LUCA; – INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMINICIS STEFANO; – AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA TERNANA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 4, DEL VIGENTE C.G.S. E DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S., (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010 1) RICORSO SIG. MAURIZIO ZAMPARINI (PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 6 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010) 2) RICORSO SIG. RINO FOSCHI (GIÀ DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOC. U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI 3 MESI INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. (NOTA N. 7091/1008PF07- 08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010) 3) RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FERRAMOSCA LUCA; - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMINICIS STEFANO; - AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA TERNANA CALCIO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, DEL C.G.S. PREVIGENTE, TRASFUSO NELL’ART. 8, COMMA 4, DEL VIGENTE C.G.S. E DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1, DEL VIGENTE C.G.S., (NOTA N. 7091/1008PF07-08/SP/BLP DEL 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010) A seguito di alcune segnalazioni pervenute dall’Autorità Giudiziaria di Roma, Milano e Genova, l’allora Ufficio Indagini riceveva notizia di una alterazione incrociata nella compravendita di calciatori con valutazioni economiche degli stessi assolutamente gonfiate. La sopravalutazione veniva poi riportata nei bilanci delle società interessate di tanto che apparivano delle poste di bilancio positive con una conseguente situazione patrimoniale ben più florida di quella reale. L’attività accertativa effettuata dall’Ufficio Indagini (poi Procura Federale) portava al deferimento tra gli altri - dopo che erano state concesse alcune proroghe - di numerosi tesserati tra cui Maurizio Zamparini (Presidente del Palermo), Foschi Rino (Direttore Sportivo del Palermo), Ferramosca Luca (Presidente della Ternana) Dominicis Stefano (Amministratore Unico della Ternana), nonché della società Ternana con atto del 26 aprile 2010. Nel corso del procedimento di primo grado avanti la Commissione Disciplinare Nazionale, che come già detto vedeva coinvolti altri incolpati, la Procura Federale derubricava la contestazione originariamente rivolta ai sopra nominati Zamparini, Foschi, Ferramosca e Dominicis e la Ternana. In particolare: - Zamparini Maurizio era incolpato per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., - Foschi Rino era incolpato per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; - Ferramosca, Domicis e Ternana Calcio sanzionati per le violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S. e dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S.. Zamparini non avrebbe svalutato nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004, delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti della prestazione dei calciatori. Foschi poiché avrebbe redatto una perizia contenete dati non veritieri. Dominicis, Ferramosca e Ternana per non aver svalutato nel bilancio 30 giugno 2005 e nella situazione infrannuale 31 marzo 2005 e poi analogamente nei successivi bilanci 2006/2007 e 2008, e nelle situazioni infrannuali 2006/2007 e 2008, i diritti alle prestazioni pluiriennali dei calciatori . Costituitesi le parti, la Commissione Disciplinare Nazionale (crf Com. Uff. n. 91) ritenuta fondata l’incolpazione - cosi rigettando tutte le eccezioni pregiudiziali delle parti – comminava rispettivamente: - Zamparini la sanzione dell’inibizione di 6 mesi; - Foschi, la sanzione dell’inibizione di mesi 3; - Dominicis, Ferramosca, inibizione per mesi 6 e la Ternana ammenda di € 20.000,00. Proponevano impugnazione tutti gli interessati e si costituiva in giudizio la Procura Federale la quale ne chiedeva il rigetto. Nello specifico Zamparini nel ribadire l’eccezione di prescrizione, poneva in rilievo come le proroghe concesse all’Ufficio inquirente non sarebbero state rituali; in particolare contestava l’ultima rilasciata l’8 ottobre 2008. Nel merito poneva in evidenza che la valutazione del calciatore Brienza sarebbe stata assolutamente congrua con connessi appostamenti nel bilancio del tutto corretti. Foschi sosteneva oltre le stesse eccezioni, che la valutazione effettuata in perizia del Brienza corrispondeva al valore reale del calciatore. Ferramosca, Dominicis e la Ternana nel contestare anch’essi l’effettività delle proroghe, ritenevano che i dati con cui in bilancio era indicato il diritto dei calciatori Cibocchi Calagliò Marzocchi fosse in linea con i valori di mercato, non essendo necessaria alcuna svalutazione. Cio’ premesso ritiene questa Corte che le impugnazioni di Zamparini e Foschi siano fondate. Ed infatti prescindendo da tutte le eccezioni processuali delle difese e ritenendo tempestivi i motivi prodotti dall’Avv. Grassani, non essendovi nessuna prova sulla ritualità della consegna del plico al domicilio indicato dal Foschi e risultando per tabulas il contrario (la cartolina di ritorno è stata prodotta e mostrata in originale ed acquisita in fotocopia e la stessa non porta la firma del destinatario essendo tra l’altro in suo possesso) risulta che le incolpazioni e la decisione di primo grado non abbiano tenuto conto di alcuni elementi essenziali. Nel bilancio 30 giugno 2003 e nei successivi bilanci, la società Palermo Calcio ha correttamente svalutato i diritti pluriennali dei calciatori in aderenza al c.d. decreto “spalma debiti” (Legge 27/2003), ciò risulta dall’esame degli atti, infatti la società ha correttamente svalutato i diritti citati sulla base della perizia opportunamente redatta dal signor Rino Foschi come previsto dalla legge 27/2003. La perizia appare essere congrua nella asserzione del valore del calciatore Brienza, disconstandosi con un margine insignificante dalla valutazione economica ritenuta congrua dalla Procura Federale. I predetti Zamparini e Foschi vanno assolti. Diversamente per quel che concerne Dominicis, Ferramosca e la Ternana. dall’esame degli atti risulta che l’Ufficio dell’accusa ha ricevuto le proroghe ritualmente e nei termini. Infatti dall’esame dell’elenco prodotto dalla Procura in possesso di questa Corte risulta che il fascicolo n. 167 aperto il 18.12.2006 riguarda “doping amministrativo” Procura di Genova esso contiene la proroga per l’indagine richiesta il 28.6.2007 e concessa il 26.7.2007 che pertanto copre la stagione successiva (cfr Com. Uff. n. 5/CGF). Il fascicolo 1008 “presunte plusvalenze poste in essere dalla società A.S. Roma e altre”, quindi avente lo stesso identico oggetto di quello 167 in cui appunto quest’ultimo è poi confluito ha ottenuto la proroga il 10.10.2008 (cfr Com. Uff. n. 35/CGF). Nemmeno l’eccezione di prescrizione risulta fondata poichè i fatti si riferiscono alle mancate svalutazioni dei diritti pluriennali dei calciatori nei bilanci dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2008. Ciò premesso, nel merito, la decisione di primo grado appare corretta essendo i motivi di impugnazione infondati. In particolare per la posizione del calciatore Cibocchi - acquistato dal Torino nel 2003 per un ammontare di € 5.63700,00 valutazione assolutamente abnorme - indipendentemente dall’estraneità degli incolpati alla realizzazione della plusvalenza, la decisione di primo grado fonda correttamente le proprie ragioni unicamente nella mancata svalutazione del calciatore nei successivi esercizi presi in riferimento. Non si tratta in buona sostanza di una valutazione di ufficio abnorme di un calciatore, anche se l’impiego e gli ingaggi non trovano nessuna corrispondenza con la cifra indicata, bensì nel fatto che i principi contabili nazionali in tema di redazione del bilancio delle società prevedono che, in caso di svalutazione durevole dell’immobilazione la società debba senza indugio provvedere a svalutare le poste del bilancio il cui valore risulta durevolmente inferiore al valore corrente. Sebbene la difesa ha sostenuto che tale svalutazione è discrezionale e che tale mancata svalutazione non ha avuto effetti sulle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice divile - e nemmeno per l’iscrizione ai campionati di calcio - la Corte ritiene, come citato sopra, che costituisca obbligo per le società la svalutazione in presenza di perdite durevoli, come stabilito dal principio discendente dall’art. 35 parag. 1 lett. e) della quarta direttiva comunitaria (in tema di redazione di bilanci delle società e dell’art. 2426, c. 1, p 2 e seguenti c.c.). Le sanzioni così comminate al Dominicis, Ferramosca e Ternana dalla Commissione Disciplinare Nazionale vanno pertanto confermate. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi n. 1), 2) e 3), rispettivamente: 1) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Maurizio Zamparini, annullando la sanzione inflittagli; 2) accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Rino Foschi, annullando la sanzione inflittagli; 3) respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni. Dispone restituirsi le tasse relative ai reclami nn.1) e 2) e incamerarsi quella relativa al reclamo n. 3).
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