• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010
4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG. MENARINI FRANCESCA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
– INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MENARINI RENZO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
– AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CGF del 13 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 29 Settembre 2010
4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG. MENARINI FRANCESCA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MENARINI RENZO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
- AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)
Con ricorso ritualmente proposto la società F.C. Bologna 1909, in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Alessandro Menarini, ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 1, e 4, comma 1, C.G.S., ha irrogato, su deferimento del Procuratore Federale, le seguenti sanzioni: a) Menarini Francesca, Presidente e legale rappresentante della società F.C. Bologna 1909, l'inibizione per mesi tre; b) Menarini Renzo, Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società F.C. Bologna 1909, l'inibizione per mesi tre; c) ammenda di € 15.000,00 alla società F.C. Bologna 1909, a titolo di responsabilità diretta. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, C.G.S., sostenendo l'estraneità del signor Moggi Luciano all'ordinamento sportivo; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, C.G.S., in ordine alla esclusione del Direttore Sportivo; 3) circa il merito, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, l'irrilevanza disciplinare della condotta dei soggetti condannati, l'eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla inattendibilità e contraddittorietà delle audizioni del signor Salvatori, l'eccesso di potere per difetto della motivazione in ordine alla irrilevanza dell'audizione del signor Papadopulo, della signora Menarini, del signor Menarini, il difetto di istruttoria. Ha concluso chiedendo la declaratoria di assoluta liceità ed irrilevanza disciplinare della condotta dei tesserati sanzionati, con il proscioglimento degli stessi in ordine alle incolpazioni ad essi rispettivamente ascritte.
Alla seduta del 13 luglio 2010, fissata davanti alla Corte di Giustizia Federale - Sezioni Unite – sono comparsi il rappresentante del Procura Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato, ed il difensore delle parti ricorrenti, il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Questa Corte, rilevando del tutto gratuiti ed ineleganti sia l'assunto di “sentenza offensiva”, affermato dalla difesa dei ricorrenti, sia l'inconferente richiamo al contenuto di strumentali interrogazioni parlamentari volte ad incidere sulla assoluta autonomia, attribuita e riconosciuta dal C.G.S. e dallo Statuto Federale all'Organo inquirente federale, condivide nella sostanza l'impianto accusatorio e, conseguentemente, il convincimento della Commissione Disciplinare Nazionale nell'affermare, con il supporto degli oggettivi riscontri probatori acquisiti in sede di indagini, la responsabilità disciplinare dei ricorrenti. Circa l'eccezione preliminare, relativa alla supposta “estraneità del signor Luciano Moggi e del presunto accanimento giudiziario sportivo nei di lui confronti”, giova rilevare che il su citato è stato disciplinarmente sanzionato dalla C.A.F., con conferma della Corte Federale, che gli ha irrogato (v. Com. Uff. 1/C del 14.7.2006) anni cinque di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Conseguentemente, pur non potendosi nei di lui confronti ulteriormente procedersi disciplinarmente, essendosi dimesso nel Maggio 2006 da ogni carica societaria, permane in lui la figura di soggetto inibito ed il divieto, per i soggetti richiamati dall'art. 10, comma 1 C.G.S., di avere con lui contatti nell'espletamento di attività di natura federale in conformità allo spirito della norma. Inconferente è, per tal uopo, il richiamo al Com. Uff. n. 53 del 2008 della C.G.F. attinente al successivo deferimento, avvenuto l'8 Febbraio 2007, per le c.d. “schede svizzere”. Ciò affermato, ne deriva che le condotte poste in essere dagli odierni ricorrenti, così come specificate nei capi di incolpazione, sono da ritenersi in violazione dell'art. 10, comma 1 C.G.S., così come esaustivamente motivato nella decisione di prime cure dalla quale questa Corte, condividendola, e nel richiamarla integralmente, non ritiene di discostarsi. Non può, infatti, revocarsi in dubbio che gli odierni ricorrenti abbiano intessuto rapporti con l'inibito signor Luciano Moggi (v. esami Papadopulo e Salvatori) che “avrebbe potuto darci possibili consigli ai fini del raggiungimento dell'obiettivo” che la dirigenza perseguiva (v. esame Francesca Menarini) e tra questi l'assunzione del Ceravolo volta a dar corpo ad un nuovo organigramma sportivo. Ancor più esaustivo è l'apporto, in tema di incolpazione, di quanto richiamato dal Segretario Generale, Stefano Pedrelli, il quale, pur non avendo partecipato alla cena del 30.6.2009, ha affermato d'avere appreso, a Casteldebole ed alla presenza anche di altri funzionari del Bologna, dal Geom. Menarini “della possibile collaborazione del signor Moggi e del signor Ceravolo”. In sostanza gli odierni ricorrenti hanno riconosciuto i rapporti intessuti con il Moggi e tanto basta al fine di integrare la fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, C.G.S. - puntualmente provata dalla indagine federale. Rilievo alcuno, infine, rivestono le avverse doglianze circa l'inattendibilità, contraddittorietà e irrilevanza di quanto, in sede di indagini, dichiarato del Salvatori e dal Papadopulo, attese le superiori evidenze, riscontri oggettivi e dichiarazioni confessorie dei signori Menarini. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Bologna 1909 di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 3 ALLA SIG. MENARINI FRANCESCA (PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
– INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MENARINI RENZO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. FC BOLOGNA 1909);
– AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S., E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 7759/003PF09-10/SP/BLP DEL 12.5.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 96/CDN del 21.6.2010)"