F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 4) RICORSO SIG. MARINO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL TRENTINO ALTO ADIGE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 60, INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 25.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 4) RICORSO SIG. MARINO FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI DEL TRENTINO ALTO ADIGE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER GIORNI 60, INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4137/1040PF08-09/SP/BLP DEL 20.1.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 25.10.2010) Svolgimento del procedimento: Pronunciando a seguito di rinvio da queste Sezioni Unite, la Commissione Disciplinare Nazionale, con deliberazione del 25 ottobre 2010, dichiarava Francesco Marino colpevole dei fatti contestatigli con l’atto di deferimento della Procura Federale e gli applicava la sanzione (già espiata) della sospensione per 60 giorni. Il procedimento nei confronti dell’odierno appellante, che dal 2006 al 23 luglio del 2008 aveva ricoperto la carica di presidente del Comitato Regionale AIA del Trentino Alto Alto Adige, traeva origine da una relazione ispettiva federale sull’attività gestoria e contabile del Comitato presieduto dal Marino che si era concentrata sull’esame della evoluzione delle anomalie riscontrate al termina di una precedente visita ispettiva nonchè di una segnalazione effettuata dal nuovo presidente poche settimane dopo l’assunzione dell’ufficio. Veniva, pertanto, avviata l’indagine della Procura federale al cui esito si redigeva l’atto di deferimento che qui rileva nel quale venivano addebitati all’odierno appellante molteplici profili di violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 C.G.S., con riferimento all’art. 17, commi 2 e 3 del Regolamento A.I.A. in relazione alla sua amministrazione del Comitato Regionale AIA del Trentino Alto Adige che aveva prodotto “evidenti anomalie gestionali, contabili ed amministrative”, analiticamente descritte. In particolare, si contestava al Marino il mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie nei confronti di prestatori di servizi a favore del Comitato stesso, l’incompleta erogazione alle Sezioni arbitrali collegate dei contributi ordinari per il 2008 nonché di quelli per le designazioni arbitrali per la Stagione Sportiva 2007/2008, il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, l’omessa registrazione dei dati relativi ai rimborsi per le spese arbitrali della stagione prima indicata, la mancata deliberazione del contributo straordinario per le spese di trasloco della sede del Comitato, la mancata annotazione nelle scritture contabili di specifici debiti, la violazione di regole contabili con riguardo a determinati acquisti (schede telefoniche, beni mobili) e spese (non autorizzate o prive di note di giustificazione). Nell’atto di deferimento si poneva in rilievo che i fatti addebitati costituivano manifestazioni di condotte non conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità che ogni tesserato deve osservare in tutti i rapporti comunque riferibili alla propria attività nonché comportamenti diretti ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, avuto riguardo ai doveri funzionali dei Presidenti dei Comitati Regionali dell’A.I.A. in materia di impiego dei fondi a qualsiasi titolo da tali organi incamerati. Nel corso dei procedimento in sede di rinvio davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, l’incolpato (già sottoposto al giudizio disciplinare dell’A.I.A., conclusioni con la riforma in grado d’appello, e conseguente proscioglimento, della decisione di primo grado che aveva affermato la responsabilità del Marino in relaziona all’accusa, mossagli dalla procura arbitrale, di plurime violazioni della’art. 40 comma 3 lett. a) del Regolamento A.I.A., e lo aveva condannato alla sospensione – interamente patita nelle more dell’impugnazione – tra il 28 settembre e il 27 novembre 2009) sia con difese scritte sia con discussione orale escludeva il carattere illecito elle proprie condotte, che sarebbero state determinate da eventi ineluttabile e imprevedibili, tali da rendere operante l’esimente dello stato di necessità; l’incolpato prospettava, inoltre, il rilievo solo endosettoriale dei propri comportamenti, che sarebbero stati privi di interesse in ambito federale. Il Giudice di primo grado, rilevato che la questione della giurisdizione era stata definitivamente risolta in virtù della decisione di queste Sezioni Unite del 30 giugno 2010 e considerata ammissibile la produzione in giudizio dei documenti acquisiti nel corso della visita ispettiva, dei quali l’incolpato aveva avuto piena cognizione, esercitando rispetto ad essi il proprio diritto di difesa, si pronunciava nel senso che l’attività istruttoria non aveva lasciato dubbi sulla sussistenza delle irregolarità di gestione addebitate, pur ritenendone notevolmente ridimensionata la gravità, che giustificava la sanzione (già scontata) della sospensione per 60 giorni. Contro tale deliberazione l’incolpato proponeva reclamo davanti questa Corte e di essa chiedeva la riforma, in sintesi deducendo: 1) l’illegittimità della verifica ispettiva che ne avrebbe violato il diritto di difesa, non essendosi svolta in contraddittorio; 2) la insussistenza nel merito degli addebiti; 3) la correttezza del proprio operato; 4) la ricorrenza di cause esimenti, ed in particolare dello stato di necessità; 5) il contrasto di valutazione sulla stessa vicenda da parte degli organi di giustizia arbitrale e federale. All’udienza di discussione del 2 dicembre 2010 partecipavano il reclamante e la Procura Federale, concludendo rispettivamente per l’accoglimento ed il rigetto dell’impugnazione. Premesso che queste Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla rilevanza nel generale ambito federale delle condotte addebitate al reclamante, è da rilevare che sono senz’altro da rigettare i motivi di impugnazione relativi alla violazione del diritto di difesa, alla insussistenza degli addebiti, alla ricorrenza dell’esimente dello stato di necessità. Quanto al primo aspetto, la verifica ispettiva non costituì un sub procedimento ma il presupposto del procedimento disciplinare, formandone la notitia criminis. Essa fu, pertanto, la genesi del procedimento e tutte le sue risultanze confluirono negli atti di indagine posti in essere dalla Procura Federale, rispetto ai quali è stata costantemente assicurata all’incolpato la possibilità di una piena difesa. L’attività di indagine, capillare e minuziosa, ha inequivocamente dimostrato tutte le fallacie gestorie e contabili indicate nell’atto di deferimento: né il reclamante ha potuto persuasivamente e con efficacia probatoria dimostrarne l’insussistenza. Al riguardo è sufficiente il riferimento alle reiterate, diffuse e non sanate carenze amministrative che hanno portato tanto ad esposizioni debitorie del comitato presieduto dal Marino quanto alla mancata erogazione di contributi a favore delle sezioni collegate. Ed inoltre, non può in alcun modo ritenersi che le condotte in questione siano state determinate da stato di necessità, in quanto della esimente mancano gli elementi costituvi, ed in particolare la prova che le azioni e le omissioni in questione siano state dettate dalla necessità di sottrarre l’autore ad un pericolo grave alla propria persona o alla propria libertà. E’, piuttosto, vero che l’origine delle condotte che qui rilevano va ravvisata in una gestione approssimativa e superficiale, per quanto non sintomatica di atteggiamento gravemente e inescusabilmente anti doveroso, rilevante sul piano dei principi dell’ordinamento federale generale. Ciò premesso, queste Sezioni Unite ritengono che la sanzione più appropriata da applicare al reclamante debba essere quale della ammonizione, tenuto conto che la sua personalità, anche quale è emersa attraverso la appassionata attività difensiva, non ne rivela un indole strutturalmente scorretta o perseverante nella violazione di doveri funzionali, quanto una non particolarmente spiccata versatilità in compiti di amministrazione e direzione, come messo in rilievo nella sentenza di proscioglimento pronunciata in sede disciplinare arbitrale. Del resto, il reclamante ha già scontato in ambito endosettoriale una non breve sospensione. Alla luce di queste considerazioni il limitato rilievo nel generale ambito federale delle condotte, associato alla emersione di una figura tutt’altro che improntata alla sistematica disapplicazione o elusione di precetti generali, giustifica la sostanziale mitigazione della pena, in questa sede individuata, come prima detto, nella ammonizione. Va disposta, quale conseguenza del parziale accogliemento dell’impugnazione, la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Marino Francesco determina nell’ammonizione la sanzione da applicarsi al ricorrente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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