F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 5) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SAMUEL ETO’O FILS, SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 21/11/2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 5) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SAMUEL ETO’O FILS, SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 21/11/2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010) 1. Con ricorso ritualmente proposto, l’Internazionale F.C. S.p.A. di Milano ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010), con la quale il Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Samuel Eto’o la squalifica per 3 giornate effettive di gara, unitamente all’ammenda di € 30.000,00, a seguito di prova televisiva giusta segnalazione del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 35, comma 1.3, C.G.S., circa la condotta tenuta dal medesimo calciatore nell’incontro in oggetto, al 37° minuto del primo tempo, ai danni del calciatore Bostjan Cesar in forza al Chievo Verona. 2. In particolare, riporta il Giudice Sportivo, le immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, documentavano che, nelle circostanze segnalate, l’arbitro assegnava alla squadra nerazzurra un calcio di punizione per un fallo subito dal calciatore Eto’o, nella zona centrale del campo, da parte del calciatore Clivense Cesar. In attesa della ripresa del gioco, Cesar si portava nei pressi della propria area di rigore e in tale frangente veniva raggiunto dall’attaccante interista che, repentinamente, chinando in avanti il capo, lo colpiva con una testata al petto, facendolo cadere dolorante al suolo. L’arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare atteso che la sua attenzione, e quella dei suoi collaboratori della quaterna, era rivolta “a controllare altre zone del terreno di giuoco”, come peraltro precisato dal direttore di gara Gianluca Rocchi con apposita mail di chiarimento su richiesta dell’Ufficio del Giudice Sportivo.Quest’ultimo, con la decisione avversata, ha ritenuto che il riprovevole gesto compiuto dall’attaccante nerazzurro integrasse gli estremi di quella “condotta violenta”, sanzionabile ai sensi del Codice in base alla prova televisiva, e connotata, non da ultimo, da intenzionalità e potenzialità lesiva. Ne è conseguita, dunque, l’affermata ammissibilità della prova televisiva (art. 35.1.3 C.G.S.) e la sanzionabilità del comportamento ai sensi dell’art. 19.4, lett. b), C.G.S.. La segnalazione depositata nei termini dalla società milanese, con annessa ulteriore documentazione televisiva circa il comportamento antecedente dei due calciatori coinvolti, è stata ritenuta irrilevante dal Giudice Sportivo, che, come accennato, ha inflitto al calciatore nerazzurro la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 30.000,00. 3. Con il ricorso in trattazione, la società Internazionale F.C., premesso che non intende contestare l’ammissibilità della prova televisiva nella fattispecie, né sostenere che la condotta posta in essere dal calciatore Eto’o non rappresenti infrazione disciplinarmente rilevante e meritevole di sanzione, ha concentrato le proprie argomentazioni difensive sulla “misura della pena”, che è stata determinata in prime cure senza tenere in debita considerazione alcune circostanze, in particolare: - la provocazione subita da parte del calciatore del Chievo Cesar, che ha colpito con un pugno in testa il giocatore dell’Inter, con conseguente interruzione del gioco da parte dell’arbitro ed assegnazione di calcio di punizione in favore dei neroazzurri; - l’immotivata ed ingiusta aggressione, dunque, messa in essere da Cesar; - lo stato emotivo adirato di Eto’o dopo aver ricevuto il pugno; - il nesso causale (e non di mera occasionalità, come invece sostenuto dal Giudice Sportivo) tra fatto provocante e condotta reattiva di Samuel Eto’o. Sotto altro profilo, ma sempre ai fini della commisurazione in senso riduttivo della sanzione, viene richiamata l’attenzione sulla condotta generalmente tenuta dal calciatore sanzionato nel corso della sua carriera, e sul suo atteggiamento sempre tenuto come professionista e come uomo (finora non è stato mai espulso dal campo ed ha sopportato, senza reagire, non solo le “attenzioni” dei difensori avversari ma anche, non una volta sola, insulti razzisti) prima di questo comportamento, di cui comunque si ammette, ed anche lo stesso interessato l’ha fatto, l’assoluta censurabilità. 4. Il gravame può essere accolto solo in parte, nel senso che il calciatore può giustamente essere sanzionato con la sola squalifica minima edittale di n. 3 giornate effettive di gara, senza però sanzione pecuniaria aggiuntiva. In effetti, può ritenersi verosimile che Eto’o abbia agito, con simile gesto violento ed inconsulto, a seguito della “provocazione” connessa al fallo subito da Cesar (peraltro visto dall’arbitro). Tuttavia, l’estrema gravità della condotta, inequivocabilmente violenta, tradottasi nel grave gesto lesivo percepito dalla telecamera televisiva e non dal direttore di gara, comporta che nel bilanciamento delle possibili circostanze attenuanti ed aggravanti le prime non possano avere comunque il sopravvento. Ciò posto, l’atteggiamento tenuto dal calciatore nel corso della sua carriera e non da ultimo quello concretizzatosi, dopo l’accaduto, nella spontanea formulazione di scuse pubbliche nei confronti degli altri protagonisti dell’incontro, dell’arbitro, della propria squadra e della propria società, tenendo espressamente conto anche dei giovani e di coloro che comunque si identificano in lui come modello, merita di essere apprezzato. 5. Conseguentemente, la Corte ritiene che nella specie debba applicarsi il minimo edittale della sanzione per le fattispecie di condotta violenta avverso altri calciatori, senza sanzioni aggiuntive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano limita la sanzione inflitta al calciatore Samuel Eto’o Fils a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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