F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 9) RICORSO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. FOGGIA S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2081/96PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 – PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTO 7) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 9) RICORSO U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. FRANCAVILLA GIOVANNI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. FOGGIA S.P.A.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2081/96PF10-11/SP/BLP DEL 14.10.2010 - PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO III) LETT. B) PUNTO 7) DEL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3.11.2010) Con rituale ricorso l'U.S. Foggia S.p.A. ha proposto gravame avverso le sanzioni: 1) inibizione per mesi 6 al signor Francavilla Giovanni, Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'U.S. Foggia S.p.A.; 2) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2010/2011 alla società; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2081/96pf10-11/SP/blp del 14/10/2010 – per violazione degli art. 10, comma 3 e 4, comma 1 C.G.S., in relazione al titolo I) paragrafo III) lett. b) punto 7) del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 3/11/2010). Con i motivi scritti ha eccepito: a) l'eccessività e sproporzionatezza della penalizzazione irrogata sotto il profilo che la tardiva presentazione della fideiussione di € 400.000,00 era dovuta ad un mero disguido tecnico in fase di disbrigo della pratica, ascrivibile, in via esclusiva, all'Istituto di Credito incaricato; b) la non addebitabilità al dirigente Francavilla Giovanni della violazione ad esso contestata, atteso che, in data 23/06/10, aveva conferito procura speciale all'Avv. Michele Fabio Marseglia all'uopo delegato per l'adempimento. Alla seduta del 2.12.2010, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo, quanto alla penalizzazione, per la rideterminazione della stessa applicando la sola ammenda, prosciogliendo il dirigente Francavilla da ogni addebito. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che la decisione gravata è correttamente motivata e immune da censure. La documentazione allegata dalla ricorrente non appare idonea ad escludere la responsabilità del dirigente sanzionato atteso che non fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica in quanto è principio assoluto che la capacità giuridica è ben distinta dalla capacità di agire che, in sostanza, è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, con la conseguenza che, come nel caso di specie, il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore diritti e doveri del mandante. Quanto alla penalizzazione irrogata alla U.S. Foggia S.p.A., l'argomentazione è priva di pregio atteso il chiaro contenuto del Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 in ordine alle violazioni previste dal titolo I) paragrafo III), lett. b) al quale, per brevità si rimanda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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