F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 28 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 05 Novembre 2010 1) RICORSO DEI SIG.RI GRIMALDI STANISLAO E GRIMALDI MARIANO, AGENTI DI CALCIATORI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, DELLA SOSPENSIONE PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 100.000,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE CON NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 , COMMI 1, 3 E 11 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO AL 31.1.2007; DEGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 4; 15 COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO E DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI; DELLE REGOLE DA I A III DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATE AL MEDESIMO REGOLAMENTO; DELL’ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 4 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSI NEGLI ARTT. 1 E 19, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 2) RICORSO DEL SIG. SARTORI GIOVANNI, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. L , COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 16, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 3) RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO SIG. SARTORI GIOVANNI – NOTA N. 7964/1370PF07- 08/SP/AD DEL 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. JEAN-CLAUDE BLANC, – AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ -; • INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SECCO ALESSIO, – DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ – ; • AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N. 7964/1370PF07- 08/SP/AD DEL 18.5.2010 – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 5) RICORSO DEL CALCIATORE DE OLIVEIRA AMAURI CARVALHO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 93 E 94 N.O.I.F. – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 28 Luglio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 88/CGF del 05 Novembre 2010 1) RICORSO DEI SIG.RI GRIMALDI STANISLAO E GRIMALDI MARIANO, AGENTI DI CALCIATORI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE, DELLA SOSPENSIONE PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 100.000,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE CON NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 , COMMI 1, 3 E 11 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE FINO AL 31.1.2007; DEGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 4; 15 COMMA 1 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO E DELL’ART. 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI; DELLE REGOLE DA I A III DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE ALLEGATE AL MEDESIMO REGOLAMENTO; DELL’ART. 30, COMMA 2 STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 4 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSI NEGLI ARTT. 1 E 19, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 2) RICORSO DEL SIG. SARTORI GIOVANNI, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. L , COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, E 16, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 3) RICORSO DELL’A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO SIG. SARTORI GIOVANNI – NOTA N. 7964/1370PF07- 08/SP/AD DEL 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. JEAN-CLAUDE BLANC, - AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ -; • INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SECCO ALESSIO, - DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ - ; • AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI, RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, CON NOTA N. 7964/1370PF07- 08/SP/AD DEL 18.5.2010 – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) 5) RICORSO DEL CALCIATORE DE OLIVEIRA AMAURI CARVALHO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DEGLI ARTT. 93 E 94 N.O.I.F. – NOTA N. 7964/1370PF07-08/SP/AD DEL 18.5.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010) Con separati ed autonomi atti di gravame, tutti tempestivamente interposti, hanno proposto reclamo avanti a questa Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata in Com. Uff. n. 99/CDN del 30.6.2010 i seguenti soggetti, destinatari delle sanzioni per ciascuno di essi riportate: 1) Stanislao e Mariano Grimaldi, entrambi sanzionati con la sospensione per mesi 18 e l’ammenda per € 100.000,00, per avere: (i) svolto, nella loro qualità di Agenti di calciatori, attività di mediazione a favore dell’A.C. Chievo Verona, per la conclusione di un contratto di cessione del diritto Amauri ad altra società, in assenza di regolare contratto, richiedendo per tale attività, tramite la società WFS, un corrispettivo pari all’8% del prezzo di cessione del diritto ed in una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, commi 1, 3 e 11, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007 e artt. 3, comma 4, e 15, comma 1, del medesimo Regolamento, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori vigente all’epoca dei fatti; (ii) richiesto l’importo (non dovuto) di € 2.000.000,00 al signor Rino Foschi e, tramite il medesimo, all’U.S. Città di Palermo in violazione dell’art. 1, C.G.S., e del principio di lealtà, correttezza e probità previsto all’art. 12, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente e, in particolare, delle regole da I a III del Codice di Condotta Professionale allegate al medesimo Regolamento; (iii) adito la giurisdizione statale senza la preventiva autorizzazione in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale anche in virtù degli artt. 1, comma 4 e 12, comma 1, Regolamento Agenti all’epoca vigente (oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 1 e 19, comma 3, del vigente Regolamento Agenti); (iv) quanto a Stanislao: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore del calciatore Amauri per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con la società Juventus in assenza di regolare mandato in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 10, commi 1 e 11, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente, nonché del principio di lealtà, correttezza e probità previsto dall’art. 12, comma 1, del medesimo Regolamento; quanto a Mariano: svolto, nella sua veste di Agente, attività di mediazione a favore dell’A.C. Chievo Verona per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri in assenza di regolare contratto, percependo per tale attività, tramite la società WFS, il corrispettivo di € 40.000,00 in una condizione di evidente conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 10, commi 1, 3 e 11, all’art. 3, comma 4 e all’art. 15, comma 1, Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 31.1.2007, conflitto di interessi inoppugnabilmente evidenziato dal ruolo di amministratore e dalla qualità di socio della WFS facenti capo allo stesso; 2) Giovanni Sartori, Direttore sportivo dell’A.C. Chievo Verona, sanzionato con l’inibizione per mesi quattro, per avere: (i) sottoscritto la dichiarazione di debito del Chievo nei confronti della WFS a fronte di attività di mediazione svolta dal signor Mariano Grimaldi per la stipulazione di un contratto con il calciatore Amauri sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento delle provvigioni, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1, 11 e 16, comma 2, del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) sottoscritto l’accordo 19.8.2005, avente efficacia giuridica dal 31.8.2006, intercorso tra WFS e Chievo a fronte dell’attività di mediazione fra società calcistiche svolta dal sig. Mariano Grimaldi per la conclusione di un contratto di compravendita del diritto di Amauri e, così, per aver corrisposto la provvigione spettante all’Agente del calciatore in sostituzione di quest’ultimo in violazione delle precitate norme regolamentari; 3) A.C. Chievo Verona S.r.l., sanzionato con l’ammenda per € 40.000,00, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al suo dirigente, Giovanni Sartori, come descritta al punto che precede; 4) Jean Claude Blanc, Alessio Secco e F.C. Juventus S.p.A., sanzionati rispettivamente con l’inibizione per mesi due (i dirigenti) e l’ammenda per € 40.000,00 (società), i primi per aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con il calciatore Amauri trattando direttamente con il signor Stanislao Grimaldi, cui il calciatore stesso non aveva conferito alcun mandato, non ottemperando all’obbligo di condurre le trattative per la stipulazione del contratto esclusivamente con l’agente del calciatore, se nominato e risultante dagli atti della Commissione Agenti, ovvero direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 16, Regolamento per l’Esercizio ell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; la società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al suo Amministratore delegato, Jean Claude Blanc, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., con riferimento alla condotta contestata al suo dirigente, Alessio Secco; 5) Amauri De Olivera, sanzionato con l’ammenda per € 50.000,00, per avere: (i) ricevuto l’assistenza del signor Stanislao Grimaldi nelle trattative con la Juventus in assenza di regolare mandato (conferito al solo Mariano Grimaldi) in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1, Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori all’epoca vigente; (ii) raggiunto un accordo economico integrativo della retribuzione spettante per la stagione 2007/2008 con l’U.S. Palermo in forma verbale e così per non aver ottemperato agli obblighi di forma scritta previsti dall’art. 93 N.O.I.F. e dell’Accordo Collettivo A.I.C., in violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione ai divieti previsti dall’art. 94 N.O.I.F. I predetti gravami vengono posti in decisione all’odierna seduta di queste Sezioni Riunite, presenti i difensori delle parti reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale, che controdeduce e conclude per la reiezione degli interposti gravami. Questa Corte, dato preliminarmente atto che avverso la medesima decisione oggi gravata dai soggetti summenzionati, non hanno invece proposto reclamo nei termini regolamentari, benché a loro volta destinatari di provvedimenti sanzionatori, i sigg.ri Maurizio Zamparini e Rino Foschi, nonché la U.S. Città di Palermo S.p.A., procede, del pari preliminarmente, alla riunione dei reclami in epigrafe indicati, per evidenti ragioni di connessione oggettiva. Reputa la Corte che i reclami proposti, rispettivamente, dal signor Giovanni Sartori, dall’A.C. Chievo Verona, dai sigg.ri Jean Claude Blanc e Alessio Secco, dalla F.C. Juventus S.p.A. e dal calciatore Amauri De Oliveira non possano trovare accoglimento, mentre quello interposto dai sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi meriti di essere accolto solo parzialmente. In particolare reputa questa Corte di Giustizia Federale che non sia ravvisabile, nei proposti reclami, alcuna argomentazione o censura che faccia dubitare dell’esattezza e della fondatezza delle conclusioni alle quali è giunta la Commissione Disciplinare Nazionale, salvo quanto si dirà a proposito della mancanza di prova certa relativamente alla pretesa richiesta di € 2.000.000,00 che i sigg.ri Grimaldi avrebbero rivolto al sig. Foschi e, suo tramite, alla società Palermo. La gravata decisione appare immune da qualsiasi vizio logico o giuridico, innanzi tutto per ciò che concerne la reiezione dell’eccezione di tardività delle indagini istruttorie e conseguente improcedibilità del deferimento, da più reclamanti spiegata prime cure e ribadita in sede di gravame; in ordine a tale questione, infatti, non vi è motivo di discostarsi dalla ricostruzione offerta dalla motivazione del provvedimento gravato, che peraltro argomenta sul punto conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia, in forza della quale ai fini della determinazione della tempestività delle indagini effettuate dalla Procura Federale, con riguardo al termine di cui all’art. 32 C.G.S., occorre avere rilievo al compimento di atti di indagine in senso stretto, sfuggendo al precitato termine di decadenza le ulteriori attività che la Procura Federale è chiamata a compiere al termine delle indagini medesime, quali l’atto di deferimento ovvero, come è accaduto nel caso di specie, altri atti di gestione interna, quale quello di riunione di più procedimenti ai fini della predisposizione di un unico atto di deferimento. Per quanto attiene al merito delle condotte ascritte dalla Procura Federale ai soggetti deferiti, esse appaiano fornite di sufficiente supporto probatorio e certamente idonee ad integrare le violazioni regolamentari addebitate ai deferiti medesimi, come correttamente ha reputato e congruamente ha motivato la Commissione Disciplinare Nazionale, con riferimento ai seguenti episodi: - tesseramento del calciatore Amauri al momento del suo trasferimento dal Parma al Chievo Verona, per il quale episodio risulta provata l’avvenuta sottoscrizione da parte del Sartori e del Mariano Grimaldi di una dichiarazione di debito a favore della società WFS per l’importo di € 40.000,00, quale simulato corrispettivo per l’attività di assistenza professionale prestata dall’amministratore di detta società, volta a dissimulare la promessa di tale somma di denaro a titolo di provvigione mediatizia per il trasferimento del precitato calciatore fra le suindicate società; condotta, questa, certamente idonea a violare le norme regolamentari poste dalla Procura Federale alla base del deferimento per cui è giudizio; - conclusione dell’accordo, formalizzato nella scrittura privata sottoscritta in data 19.8.2005 fra Chievo Verona e WFS, in forza del quale la prima società si impegnava a versare alla seconda una somma pari all’8% dell’eventuale corrispettivo pattuito per il trasferimento del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Amauri ad altra società sportiva, evento poi realizzatosi con il successivo trasferimento del calciatore dal Chievo Verona al Palermo. Come correttamente ed esaustivamente ha motivato la Commissione Disciplinare Nazionale nella gravata decisione, dagli atti di giudizio emerge con ogni evidenza la palese situazione di conflitto di interessi nella quale hanno agito i sigg.ri Grimaldi, perpetrando senza dubbio alcuno la condotta loro ascritta la violazione delle norme regolamentari in premessa citate; - violazione della clausola compromissoria da parte dei sigg.ri Grimaldi, per avere questi adito l’A.G.O., nella fattispecie in sede penale, in assenza della prescritta autorizzazione federale, non sussistendo dubbio alcuno in ordine ai fatti contestati ai deferiti dalla Procura Federale e non ravvisandosi alcun motivo per discostarsi dal corretto ed esausitvo impianto motivazionale reso sul punto dall’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale; - trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus, vicenda alla quale ha indubbiamente partecipato lo Stanislao Grimaldi, svolgendo un’effettiva attività negoziale e di consulenza, pur in assenza di qualsivoglia formale mandato di agente del calciatore, fattispecie che integra la violazione delle norme regolamentari contestate al deferito dalla Procura federale per esercizio abusivo del ruolo di agente e che comporta la conseguente responsabilità disciplinare, per i diversi titoli loro parimenti contestati dalla Procura, dei sigg.ri Jean Claude Blanc e Alessio Secco e quella conseguente, diretta ed oggettiva, della società Juventus. La misura delle sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale ai soggetti deferiti, per le violazioni regolamentari loro contestate dalla Procura Federale e conseguenti alle sopra elencate condotte, del pari, appare congrua ed adeguata, anche in considerazione della gravità e della reiterazione, da parte di alcuni di essi, delle condotte medesime. Resta da analizzare la vicenda relativa alla pretesa richiesta, effettuata dai sigg.ri Grimaldi al signor Foschi, e suo tramite alla società Palermo, della somma di € 2.000.000,00 in occasione del trasferimento del calciatore Amauri dal Palermo alla Juventus. Reputa sul punto questa Corte di Giustizia Federale che, contrariamente a quanto ritenuto dalla gravata decisione, non possa emergere dagli atti istruttori e dalla documentazione versata in atti dalla Procura Federale a supporto del proprio atto di deferimento la piena prova dell’effettiva formulazione da parte del Grimaldi al Foschi della precitata richiesta di pagamento della suddetta somma. Non sufficiente in tale senso, infatti, appare la unilaterale (peraltro solo parziale e non concludente) dichiarazione dello Zamparini, che non appare suffragata da idonei riscontri oggettivi atti a comprovarne la genuinità e la veridicità. Appare conseguentemente doveroso a questa Corte accogliere il reclamo proposto dai sigg.ri Grimaldi, limitatamente al profilo in esame, e conseguentemente ridurre in misura congrua le sanzioni loro inflitte dalla gravata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale; per l’effetto dette sanzioni - in considerazione della gravità delle violazioni regolamentari derivanti dalla condotta ascritta ai deferiti, che per i suddetti motivi non può essere loro addebitata – vengono rideterminate nella complessiva misura di mesi 14 di inibizione ed € 50.000,00 di ammenda per ciascuno di essi. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4) e 5), come sopra rispettivamente proposti dai Sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi, dal Sig. Sartori Giovanni, dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. di Verona, dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino nonché dal calciatore De Oliveira Amauri Carvalho, accoglie in parte quello proposto dai Sigg.ri Stanislao e Mariano Grimaldi, riducendo le sanzioni loro rispettivamente inflitte a mesi 14 di inibizione e ammenda di € 50.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 1) ed incamerarsi le restanti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it