F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 13 Settembre 2010 1) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.r.l. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA AL 30.6.2009 DEL CONTRATTO CON IL CALCIATORE ZACCANTI FEDERICO, PER RISOLUZIONE EX ART. 117 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF 24 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 51/CGF del 13 Settembre 2010
1) RICORSO DEL TARANTO SPORT S.r.l. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELLA SCADENZA AL 30.6.2009 DEL CONTRATTO CON IL CALCIATORE ZACCANTI FEDERICO, PER RISOLUZIONE EX ART. 117 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009)
La Taranto Sport S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 9.12.2009 (Com. Uff. n. 09/D del 10.12.2009), in merito alle contestazioni sorte in ordine al tesseramento del calciatore Zaccanti Federico con la stessa società. La vicenda processuale è facilmente riassumibile. La Commissione Tesseramenti con la decisione impugnata aveva annullato, a far data dal 19.7.2008 il provvedimento di decadenza, del tesseramento del calciatore stesso con la società Taranto Sport S.r.l., adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, motivando la propria decisione sul fatto che la risoluzione contrattuale intercorsa tra le parti in data 10.7.2008 era stata depositata in data 19.7.2008, oltre il termine di 5 giorni previsto dall’art. 117. comma 3 N.O.I.F.. Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto reclamo, adducendo come motivo principale l’esistenza di un duplice piano di rilevanza dell’accordo risolutorio, di guisa che il mancato deposito dell’atto risolutivo non avrebbe le conseguenze stabilite dall’art. 117, comma 3 N.O.I.F., qualora l’intervenuta risoluzione risulti provata in altro modo. La Corte di Giustizia Federale, di fronte al chiaro dettato normativo di cui al comma3 dell’art. 117 N.O.I.F. che nell’ultimo inciso recita testualmente: “Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione”, ritiene non censurabile la decisione adottata dalla Commissione Tesseramenti e non meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla Taranto Sport S.r.l. e pone a carico della stessa le spese del procedimento e gli accessori. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport S.r.l di Taranto e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento e gli accessori ai sensi dell’art. 33, comma 14, C.G.S. che si liquidano forfetariamente in € 1.000,00 in favore della Federazione Italiana Gioco Calcio. Dispone, altresì, addebitarsi la tassa reclamo.
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