F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 2) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 – A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, TENUTASI PRESSO L’HOTEL BEVERLY HILLS – ROMA IN DATA 31.1.2011.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 2) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 – A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA BIENNALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, TENUTASI PRESSO L’HOTEL BEVERLY HILLS – ROMA IN DATA 31.1.2011. In data 17.1.2011 veniva convocata per il 31.1.2011 l’assemblea ordinaria biennale della Divisione Calcio Femminile. All’ordine del giorno erano fissati quattro argomenti, fra cui (al punto 3) la relazione del Presidente sull’attività sportiva e rendiconto finanziario della Divisione Calcio Femminile per le Stagioni Sportive 2008/2009 – 2009/2010. Così come risulta dal verbale redatto in pari data, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario, veniva data la parola al Presidente della Divisione Calcio Femminile come da punto 3 dell’ordine del giorno. Letta la relazione, già partecipata alle società a mezzo comunicazione sul sito internet della Divisione, alcune rappresentanti delle società chiedevano di prendere la parola. In particolare il Presidente della società Como 2000, Antonio Aquilini chiedeva al Presidente dell’assemblea di interrompere i lavori assembleari per permettere alle società di incontrarsi. Detta richiesta veniva respinta dal Presidente dell’assemblea e successivamente veniva data la parola a coloro i quali avevano fatto richiesta d’intervento. Nell’ambito degli interventi, in particolare, la rappresentante della società Lazio, sig.ra Elisabetta Cortani, presentava una mozione d’ordine sul bilancio con votazione a scrutinio segreto. Analoga richiesta di mettere a votazione la relazione del Presidente della Divisione Calcio Femminile era altresì presentata dal rappresentante della società Torres, signor Leonardo Marras. Il Presidente dell’assemblea rigettava la richiesta osservando come non fosse prevista alcuna votazione in merito alla relazione del Presidente della Divisione Calcio Femminile essendo il bilancio approvato in sede di Consiglio Direttivo. Prima del termine dell’assemblea, veniva presentata riserva scritta firmata dai rappresentanti di un gruppo di società; riserva scritta con cui venivano contestate le modalità di svolgimento dell’assemblea e, in particolare, il fatto che non fosse stata concessa l’interruzione richiesta dal Presidente della società Como e che non era stata votata la mozione presentata dal Presidente della S.S. Lazio e dal Presidente della società Torres. Successivamente veniva presentato reclamo ex art. 2 N.O.I.F. da parte delle società Lazio, Torres, Como, e Fiammamonza. In detto reclamo si ampliavano i motivi già evidenziati nella riserva scritta in ordine alla mancata lettura e discussione delle relazioni sui bilanci, alla mancata sospensione dei lavori assembleari e la mancata votazione della mozione di sfiducia. Ciò posto, osserva la Corte come il ricorso sia parzialmente fondato. Dall’esame degli atti è evidente come l’art. 18 punto 3, lett. a del regolamento Divisione Calcio Femminile preveda la convocazione dell’assemblea per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione. E’ altrettanto pacifico che il Consiglio Direttivo approvi il Piano Economico per obiettivi ed il Bilancio d’esercizio annuale. Se da un lato pertanto appare indubbio che la sede assembleare non fosse deputata all’approvazione della relazione e che dal verbale risulta, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che vi è stata ampia discussione sulle questioni all’ordine del giorno - con numerosi interventi anche di natura critica – e che non è prevista la sospensione dell’assemblea per le ragioni richieste essendo appunto la sede assembleare quella dove manifestare le proprie opinioni; è altrettanto indubbio che, nella concreta fattispecie all’esame, sia stata omessa la votazione della mozione presentata da parte di alcuni rappresentanti delle società. Al riguardo, se è pur vero che la votazione di detta mozione non può che avere un contenuto di indirizzo, suggerimento, sollecitazione e critica, essa rappresenta il culmine ed il naturale sbocco della discussione prevista essendo proprio del sistema democratico sotteso alla volontà assembleare medesima. In tale contesto il reclamo pertanto si appalesa meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalle società sopra indicate, dispone la rinnovazione dell’Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sulla relazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le Stagioni Sportive 2008/2009- 2009/2010 richiesta dalla ricorrenti. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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