F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DEODATI ANGELO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C, PARAGRAFO V, NOIF E 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 4264/450PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.1.2011).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. DEODATI ANGELO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A.; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C, PARAGRAFO V, NOIF E 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF. – NOTA N. 4264/450PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.1.2011). Con atto del 3.1.2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) il Sig. Deodati Angelo, Presidente e legale rappresentante della società Ternana Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti, del pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; 2) la società Ternana Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Con Com. Uff. n. 52/CDN, pubblicato il 3.1.2010, la Commissione Disciplinare Nazionale, accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti, ha irrogato al signor Deodati Angelo la sanzione della inibizione per mesi due e alla società Ternana Calcio S.p.A. la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso la su citata decisione la società Ternana Calcio S.p.A. ha proposto rituale ricorso, e, pur non contestando la fondatezza dell'addebito ad essa mosso, si è doluta del fatto che la stessa era ingiusta e contraria ad ogni principio giuridico di gradualità della pena stabilito nell'ordinamento statuale e, di conseguenza, nello Statuto e nei Regolamenti federali. Sottolineando, a tal uopo, l'anomalo trattamento riservato a chi omette di adempiere ovvero renda dichiarazioni non conformi alla realtà amministrativa, rispetto a chi, invece, annunci un ritardo nell'adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. Richiedeva, pertanto, la rideterminazione della sanzione in una ammenda e la riduzione della squalifica irrogata al signor Deodati Angelo. Alla seduta del 30.3.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Osserva, preliminarmente, questa C.G.F. che risulta provato, oltre che ammesso dalla ricorrente, che essa non ha tempestivamente ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia e, in specie, per non avere documentato, entro il termine del 15.11.2010, il pagamento delle ritenute IRPEF, che è stato effettuato in tempi successivi. Come correttamente osservato dai giudici di prime cure, la preliminare dichiarazione del mancato adempimento, comunque concretizzatosi, non può essere considerato una scriminante rispetto alla fattispecie prevista dall'art. 85, lett. c), paragrafo V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la cui violazione è prevista la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica applicata in prime cure. Congrua, altresì, è la durata della inibizione irrogata al Sig. Deodati Angelo nella sua richiamata qualifica dirigenziale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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