F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 4) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE AL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3348/274PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 4) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, DELL’ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE AL TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, PUNTO 11), DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011 DI CUI AL C.U. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3348/274PF10-11/SP/GB DEL 30.11.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011) L’Aurora Pro Patria, con atto in data 25.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 7.2.2011, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente: - al signor Antonio Tesoro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi -, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.8.2010 (“non oltre i due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), la scheda informativa del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicando un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia; - la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Il signor Antonio Tesoro, nella riunione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3.2.2011, depositava, tramite il proprio difensore, istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S.; pertanto l’Organo giudicante dopo avere disposto “l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20” al deferito, sanciva la chiusura del procedimento nei confronti di questo ed il prosieguo del giudizio nei confronti della società. All’uopo, alla predetta adunanza, il rappresentante della Procura Federale concludeva chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva per la società deferita, mentre il Segretario Generale – presente in rappresentanza di questa – si rimetteva alle valutazioni della Commissione. La decisione oggetto del presente gravame riteneva che “nel caso in esame, risulta dagli atti acquisiti dalla Procura ed allegati al Deferimento che la società Aurora Pro Patria 1919 ha depositato la scheda di che trattasi il 13.8.2010, indicando in essa quale Vice Delegato per la sicurezza una persona a quella data sprovvista dei requisiti, in quanto dichiaratasi disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di Vice Delegato per la sicurezza non appena tale corso sarebbe stato indetto”. Sulla scorta di tale considerazione, quindi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, comminava le sanzioni in precedenza specificate. La società appellante, con l’atto di gravame, dopo avere sostenuto che “l'imperfetta comunicazione della scheda relativa al Vice Delegato per la Sicurezza può configurarsi, tutt'al più, come una mera irregolarità formale e non certamente sostanziale, a fronte dell'avvenuta indicazione, nel modulo medesimo di persona la quale, oltre ad essere iscritta ad un corso di formazione per lo svolgimento della predetta funzione era stata già dichiarata <> dalla Questura e dalla Prefettura di Varese per l'espletamento delle mansioni di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della Società sportiva di riferimento”, concludeva chiedendo alla Corte adita: “a) in via principale, di prosciogliere la Società lombarda da ogni addebito, con conseguente annullamento della penalizzazione di un punto in classifica comminata alla stessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale; b) in subordine, applicare, a carico del Sodalizio medesimo, una punizione minima, da contenersi, in ogni caso, entro i limiti dell’ammenda, con contestuale riconoscimento, in suo favore, dei benefici sanzionatori di cui 4 all'art. 24 del C.G.S.”. Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all’udienza del 30.3.2011, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché il dott. Lorenzo Giua per la Procura Federale - che ha concluso per il rigetto del gravame -, e gli avvocati Chiacchio e Cozzone che rappresentavano la reclamante, si è riservata di decidere. La società appellante ha sostenuto l'illegittimità della sanzione irrogatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale, perché essa – nel compilare e depositare la scheda relativa al Vice Delegato per la sicurezza – indicando una persona a quella data sprovvista dei requisiti richiesti, ma iscritta ad un corso per la formazione richiesta per l’esercizio di tale funzione, avrebbe commesso “una mera irregolarità formale”. Le argomentazioni innanzi riassunte, al pari della richiesta subordinata di riduzione della sanzione comminata, impongono una generale considerazione circa la portata ed il fine delle disposizioni della cui violazione si tratta, allo scopo di delinearne i limiti di applicabilità, così agevolandosi anche il giudizio cui nel presente caso queste Sezioni Unite sono chiamate. Il Com. Uff. n. 117/A ha delineato un articolato sistema per l’accesso alle Licenze Nazionali per il Campionato in corso, prevedendo la necessità che le società, per partecipare alla competizione di competenza, ottengano la stessa licenza e stabilendo come misura strumentale che esse osservino una molteplicità di adempimenti, puntualmente ed analiticamente descritti, in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali nonché ai criteri sportivi e organizzativi. Distinte disposizioni sono state emanate con riferimento all’osservanza di ciascuno di tali criteri, mediante la previsione degli adempimenti specifici e del relativo calendario. La comune scelta normativa, omogenea alla struttura delle modalità di adempimento di ciascuno dei criteri, è stata quella di considerare atomisticamente i singoli adempimenti, nell’evidente presupposto della loro essen-zialità e di configurare come illecito disciplinare autonomamente persegui-bile ciascuna violazione sotto forma di mancata osservanza della condotta richiesta in relazione a ciascuna delle circostanze individuate nel comunicato. E’, infatti, costantemente ripetuto il caveat che ciascun inadempimento costituisce di per sé illecito disciplinare: è agevole l’esegesi di questo genere di precetto, e cioè che, da un canto, il legislatore federale ha descritto un modello puramente formale ed inderogabile di condotta esigibile, mentre, d’altro canto, ha reso del tutto irrilevante – in analogia a quanto l’ordinamento prevede per i reati contravvenzionali – il possibile elemento soggettivo (dolo o colpa) che potrebbe in astratto sorreggere l’elemento materiale dell’illecito. Da ciò consegue che il legislatore ha in modo chiaro escluso qualunque peso anche ad una possibile identità di disegno violativo delle disposizioni, fedele alla propria linea di attribuire specifico rilievo a ciascun adempi-mento. Né, peraltro, pare a queste Sezioni Unite che la tecnica normativa possa prestarsi a censure di irragionevolezza, tenuto conto che essa obbedisce ad un disegno implementativo di disposizioni legislative cogenti anche in am-bito federale e mira a salvaguardare beni fondamentali quali salute, sicurezza, etc. alla cui salvaguardia il rigoroso catalogo di prescrizioni è indubbiamente orientato. E la severità delle sanzioni, nonché il metodo della loro applicazione (una distinta sanzione per ciascun inadempimento), del tutto razionalmente si concilia con i valori che attraverso questa via normativa vengono opportunamente ed adeguatamente protetti. Da questa politica legislativa, calibratamente inverata attraverso la corretta pronuncia dei giudici di primo grado, queste Sezioni Unite non vedono ragione alcuna per discostarsi. E invero, con riferimento ai motivi di reclamo (la cui trattazione in forma aggregata è resa possibile dalle considerazioni precedenti), la Corte osserva che l’indiscutibile (dal punto di vista fenomenico) violazione contestata alla società appellante integra di per sé illecito disciplinare, in virtù dell’apposita previsione legislativa, senza che sia necessario ancorarle alla violazione dell’art. 1 C.G.S.; d’altro canto, nessuna, anche indiretta, compromissione della libertà di iniziativa economica può mai ravvisarsi laddove all’ente economico venga prescritta l’osservanza di norme deputate alla tutela di interessi costituzionalmente protetti e di rango certamente non inferiore, quali la salute; si rivela parimenti irrilevante la mancanza di vantaggio conseguito dal soggetto responsabile della violazione; è inconfigurabile, per le ragioni prima esposte, sia il concorso formale tra gli illeciti disciplinari in parola sia l’ipotesi di una fattispecie corrispondente a quella della continuazione di diritto comune nei rapporti tra le singole violazioni. Peraltro, non è superfluo sottolineare che – nel compilare l’apposito modulo, acquisito agli atti del giudizio – la società ricorrente, al punto “C) Formazione professionale”, ha barrato la casella “si” per rispondere alla voce “a) Ha terminato i cicli di formazione previsti dalla normativa vigente”, ma nelle successive note si è smentita, perché ha precisato che “il signor Sebastiano Midulla si dichiara disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di vice delegato per la sicurezza, appena lo stesso sarà indetto dagli organi preposti”. Ciò dimostra che la Aurora Pro Patria 1919 era ben conscia che la persona incaricata di svolgere le funzioni di “Vice Delegato per la sicurezza era carente dei requisiti essenziali per esercitare tale compito, che, come testualmente dispone l’allegato C) del decreto ministeriale 8.8.2007, deve essere conferito ad “un … componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18.3.1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto”. In altre parole il d.m. 8.8.2007, dettato per la “Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi”, ha integrato la disciplina precedente del marzo 1996 e va applicato nel caso in esame, allorquando sancisce che il “Responsabile di funzione” deve avere una formazione sviluppata nei settori indicati al punto 2 dell’allegato B) del citato d.m. 8.8.2007. In conclusione, la violazione contestata alla società appellante non può essere qualificata come un mera irregolarità formale, ma va sanzionata in conformità a quanto disposto dal punto 11 del Titolo III del C.U. n. 117/A. In conclusione, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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