• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011
5) RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. TESORO ANTONIO; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO IV), LETTERA A), PUNTO 2) DI CUI AL C.U. 117/A DEL 25.5.2010 - NOTA N. 3596/367PF10- 11/SP/BLP DEL 9.12.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011)
L’Aurora Pro Patria, con atto in data 25.2.2011, ottenuta la copia degli atti richiesti con istanza in data 7.2.2011, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – pubblicata con Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011 – resa a seguito di apposito deferimento del Procuratore Federale, con il quale erano stati contestati, rispettivamente: - al signor Antonio Tesoro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l., la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla normativa federale; - alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro tempore. La decisione oggetto del presente gravame rilevava che, “con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal Com. Uff. n.. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura Federale, a seguito di certificazione della competente Lega, che la società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 15.9.2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di maggio e giugno 2010”. L’Organo decidente precisava che “in particolare, dalla richiamata certificazione del 25.10.2010, come versata in atti, risultava che alla data del 15.9.2010 la società, con riferimento a ventuno calciatori, aveva inviato liberatorie non sottoscritte, accompagnate da contabili di disposizione di bonifici; con riferimento ad altri sette tesserati aveva inviato liberatorie sottoscritte unicamente dai medesimi; mentre, con riferimento ad altri quattro tesserati, una liberatoria da questi non sottoscritta, con allegata distinta della banca relativa alla disponibilità dell'importo riferito alla mensilità di maggio 2010 e, infine, con riferimento al tesserato Cusatis Giovanni, compreso tra i sette di cui sopra, una liberatoria riferita alla sola mensilità di maggio 2010. Gli incolpati hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per avere comunque corrisposto quanto dovuto a tutti i tesserati entro il termine del 15.9.2010, come risulterebbe dalla copiosa documentazione versata in atti, a loro dire priva delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla Lega, unica omissione imputabile, solo per la impossibilità di reperirle a causa della partenza dei calciatori al termine del campionato di competenza”. Sul punto la Commissione stabiliva che l’eccezione era priva di pregio, sostenendo, a fondamento di tale assunto, che “secondo quanto stabilito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la documentazione attestante il detto pagamento avrebbe dovuto essere fornita mediante apposita dichiarazione liberatoria da sottoscriversi dal tesserato e dal legale rappresentante della società, secondo lo schema inviato dalla Lega Pro a tutte le Società in data 8.9.2010, noto alla odierna incolpata per averlo versato in atti (v. all.ti nn. 11-12 società Aurora Pro Patria 1919)”, mentre “nella fattispecie di che trattasi non v'è dubbio che, nei termini previsti, non sia stata fornita la documentazione attestante l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega”. In particolare, la Commissione giudicante precisava che “a nulla rileva che i calciatori e/o tesserati in genere, come era prevedibile che fosse, al termine del campionato si siano allontanati dal luogo sede della società”, in quanto “la società, invero, avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento degli emolumenti ed alla acquisizione delle relative liberatorie in tempo utile, dovendo ragionevolmente prevedere che, provvedendo al pagamento solo a campionato concluso, l'ultimo e/o il penultimo giorno utile per l'invio della documentazione, si sarebbe trovata, come in effetti avvenuto, nella impossibilità di documentare l'avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega”. Dopo avere rilevato, altresì, che “quanto ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, del resto, deve dirsi che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.7.2008, n. 18877)”, la Commissione Disciplinare Nazionale aggiungeva che “la liberazione dell'obbligato, in definitiva, si ha solo quando il creditore abbia materialmente conseguito la disponibilità della somma di denaro, non quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico; il bonifico, pertanto, non può essere qualificato come quietanza”: disponeva, pertanto, “l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 6 a carico di Tesoro Antonio; penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.”. La società appellante, con l’atto di gravame, dopo avere sostenuto che “al riguardo, invero, occorre rimarcare in questa sede, con immutate fermezza e decisione, una circostanza assolutamente pacifica ed acclarata per tabulas, tanto da non essere messa in. discussione da nessuno (neppure dalla Procura e/o dalla C.D.N.): l'avvenuto pagamento, da parte dell'odierna ricorrente, entro il termine ultimo del 15.9.2010, delle retribuzioni di tutti i tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno 2010. La corresponsione di detti emolumenti, inoppugnabilmente dimostrata dall'ampia ed inequivocabile allegazione in atti, veniva parimenti trasmessa, a mezzo fax, alla Lega competente nel pedissequo rispetto del medesimo limite temporale normativamente prescritto (15.9.2010). Conseguentemente, per tutti i nominativi indicati dalla Lega nella propria comunicazione alla Co.Vi.So.c. del 25.10.2010, esisteva (ed esiste) la prova, documentale e/o contabile, dell'integrale saldo dei compensi relativi alle ultime due mensilità della stagione 2009/2010”. Concludeva perché “l’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale, riconosciute la validità e la fondatezza delle argomentazioni in fatto ed in diritto enunciate in narrativa., contrariis reiectis, voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata delibera, prosciogliere il sig. Antonio Tesoro e la Società lombarda da ogni addebito, con conseguente annullamento delle sanzioni, comminate agli stessi dalla Commissione Disciplinare Nazionale”. Le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, all’udienza del 30.3.2011, udita la relazione del componente all’uopo delegato, nonché il rappresentante della Procura Federale – che ha concluso per il rigetto del gravame -, e gli avv.ti Chiacchio e Cozzone per la società appellante - si è riservata di decidere. La decisione impugnata è corretta e le censure formulate dalla società appellante non possono trovare ingresso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, <
>; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una <>, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 30.7.2009, n. 17749). Anche in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, l’effetto liberatorio per il debitore si perfeziona, come correttamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro, essendo irrilevante il fatto “il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (cfr., su tale ultimo punto Cass. civ., Sez. I, 10.1.2003, n. 149). Appare evidente, quindi, come l’obbligo di depositare dichiarazioni liberatorie dei calciatori, assistite da particolare autenticità, richieste dalla normativa federale, mira proprio alla dimostrazione che i pagamenti a mezzo assegni o bonifici bancari sono perfetti, perché i creditori hanno ottenuto la disponibilità delle somme di loro spettanza. Poiché – come rilevato dalla decisione impugnata – tale prova non è stata fornita, la violazione contestata alla società appellante sussiste e, per l’effetto, il reclamo va rigettato, con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.