F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 6) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ROBERTO BENIGNI;- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA IN CORSO DI SVOLGIMENTO, ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF – NOTA N. 4227/455PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 6) RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ROBERTO BENIGNI;- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA IN CORSO DI SVOLGIMENTO, ALLA RECLAMANTE; INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF - NOTA N. 4227/455PF10-11/SP/BLP DEL 3.1.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011) Con atto del 3.1.2011 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Roberto Benigni, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., Massimo Collina, Consulente Amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., Silvia Benigni Consulente Amministrativo e legale rappresentante della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A nonché la Società stessa perché rispondessero, le persone fisiche, della violazione di cui all’art. 85 lett. b) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., e la società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in relazione al comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. A questi veniva, in particolare, addebitato non aver attestato agli Organi federali competenti, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 entro il termine del 15.11.2010. L’atto di deferimento traeva origine dalla nota del 6.12.2010 con la quale la Co.Vi.SoC. aveva riscontrato le violazioni poi contestate. Gli incolpati, ricevuta la comunicazione dell’udienza di discussione davanti la Commissione Disciplinare Nazionale, depositavano una memoria difensiva nella quale confutavano le accuse; in particolare riconducevano l’omissione contestata non a negligenza ma a causa di forza maggiore rinveniente nella grave e generalizzata crisi economica che ha reso arduo il recupero dei crediti. Eccepivano, altresì, l’iniquità della normativa speciale che per ogni semplice ritardo nei pagamenti prevede sanzioni abnormi e sproporzionate rispetto alla concreto accadimento dei fatti, tralasciando ogni valutazione su eventuali attenuanti. Per quanto attiene al profilo delle persone fisiche, deduceva difetto di giurisdizione federale nei confronti di Roberto Benigni, Massimo Collina e Silvia Benigni atteso che, i primi due, essendo già inibiti, non sarebbero imputabili in quanto privi del potere/dovere di occuparsi di adempimento nell’interesse della società; inoltre per Massimo Collina si rileva che trattasi di soggetto estraneo all’Ascoli Calcio in quanto agiva nella qualità di “consulente amministrativo” che nella sua qualità di commercialista ha solo ricevuto una procura con incarico professionale (cfr all. 3 fascicolo difesa I grado). Silvia Benigni non avrebbe alcun rapporto di immedesimazione organica con il sodalizio marchigiano in quanto la delega ad essa rilasciata proprio al fine di sopperire alla vacanza amministrativa (cfr. all. 1 fascicolo difesa I grado) sarebbe limitata al alcune limitate funzioni, tra le quali non figurerebbero quegli adempimenti le cui violazioni vengono contestate. Al termine dell’udienza di discussione del 3.2.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, rilevato che né Silvia Benigni né Massimo Collina hanno preso parte attiva alle contestate violazioni da imputarsi esclusivamente al Roberto Benigni, irrogava alla società 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso ed al Benigni Roberto l’inibizione per mesi 2. Contro tale pronuncia proponeva reclamo davanti a questa Corte la società Ascoli Calcio chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata, la riduzione della pena irrogata e/o l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. A sostegno dell’impugnazione l’appellante, pur ammettendo, in sostanza, l’omissione degli adempimenti richiesti, invocava l’applicazione della sola ammenda in forza del richiamo espresso operato in tal senso dall’art. 10, comma 3 C.G.S. e dall’art. 90, comma 2 N.O.I.F. nel caso di “mancata attestazione”. Ripercorreva, infine, sostanzialmente, la medesima argomentazione difensiva svolta in I grado in ordine alla giuridica impossibilità – stante l’inibizione – in capo al Benigni Roberto, di svolgere attività in favore della società e richiamava, da ultimo, l’applicazione dell’art. 16, comma 1 C.G.S. in tema di graduazione delle sanzioni. All’udienza di discussione fissata per il giorno 30.3.2010, la Procura Federale chiedeva il rigetto del reclamo. La Corte di Giustizia ritiene infondato il ricorso che va quindi respinto. Risulta infatti dagli atti, che la Covisoc ha potuto accertare, circostanza, peraltro, ammessa dalla stessa società reclamante, l’inosservanza degli adempimenti amministrativo-contabili sopra specificati entro i termini tassativamente previsti per ciascun adempimento. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa, che i pagamenti sarebbero avvenuti solo con pochi giorni di ritardo rispetto ai termini federali nè che la società non abbia tempestivamente potuto adempiere ai propri obblighi a causa della generale crisi economica del periodo storico. Tali argomentazioni, infatti, sono prive di fondamento in quanto, come innanzi detto, i termini fissati dalla normativa di riferimento sono perentori. Per quanto attiene poi alla mancata responsabilità di Roberto Benigni, il quale, essendo inibito, non potrebbe essere oggetto di provvedimenti sanzionatori, è da rilevare invece che la comunicazione datata 15.11.2010 con la quale l’Ascoli Calcio invia la propria dichiarazione alla Covisoc di non aver potuto adempiere ai propri obblighi contributivi è firmata, nonostante l’inibizione, proprio dal sig. Roberto Benigni. Tutto ciò premesso, la decisione del giudice di prime cure va condivisa in quanto esente da censure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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