F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 8) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 7 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.; – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMILIO ROMANIELLO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85, LETT C), PARAGRAFO IV, NOIF. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F.– NOTA N. N°. 5752/776PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 12 Aprile 2011 8) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 7 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A.; - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. EMILIO ROMANIELLO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85, LETT C), PARAGRAFO IV, NOIF. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F.– NOTA N. N°. 5752/776PF10-11/SP/BLP DEL 22.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN dell’8.3.2011) Con atto in data 22.2.2011 il Procuratore Federale deferiva la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Si assumeva nell'atto di deferimento che la CO.VI.SO.C aveva riscontrato che la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A, in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., non aveva provveduto, entro il termine del 15.11.2010, al pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri tesserati. In particolare la Procura rilevava che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei relativi controlli, aveva accertato che la società con riferimento agli emolumenti in questione non aveva provveduto ad effettuare il pagamento entro il termine fissato dalla normativa federale. Osservava inoltre la Procura che gli atti di rinuncia parziale agli emolumenti sottoscritti dai tesserati Peccarisi Maurizio, Balestri Jacopo, Montervino Francesco, sarebbero inidonei in quanto assunti in violazione dell'art. 2113 del cod. civ.. Nel caso di specie - sosteneva la Procura - trattandosi di atti rinuncia a crediti di lavoro subordinato non approvati e sottoscritti presso la Direzione Provinciale del Lavoro, o presso il Giudice del Lavoro ovvero innanzi ad Organizzazione Sindacale autorizzata, essi non sono vincolanti, in quanto sempre e comunque impugnabili da parte del lavoratore e/o assimilato, e pertanto tali atti non assumono alcuna valenza né giuridica né contabile in sede di verifica degli adempimenti sopra richiamati. Si osservava quindi che l'omesso deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, nei termini stabiliti dalla normativa federale, degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, integra la violazione della fattispecie prevista dall'ar. 85, lett. c), paragrafo IV, dN.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F.. Detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono ascrivibili al signor Francesco Rispoli, legale rappresentante della società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra i medesimi e la società. Ne conseguiva che la Procura deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale - il signor Rispoli Francesco, legale rappresentante pro-tempore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; - il signor Romaniello Emilio, Presidente del Collegio Sindacale della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; - la società Salerntana Calcio 1919 S.p.A.; per rispondere: A) il signor Rispoli Francesco: - della violazione prevista e punita dall'art. 85 lett. c) paragrafo IV N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S. per avere prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; B) il signor Romaniello Emilio: - della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del C.G.S. per avere prodotto alla CO.VI.SO.C. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, entro i termini stabiliti dalla normativa federale; C) la società Salernitana Calcio 1919 S.P.A.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore, nonché al proprio Presidente del Collegio Sindacale. 2 - Con decisione assunta il 3.3.2011 di cui al Com. Uff. n. 64/CDN, la Commissione Nazionale Disciplinare aderiva alla tesi della Procura secondo la quale alcun rilievo potranno avere le rinunzie degli atleti in quanto sarebbero non in rigorosa sintonia con l'art. 2113 cod. civ.. Rilevava che le violazioni ascritte al signor Rispoli, al signor Romaniello e, per essi, alla Salernitana Calcio 1919 S.p.A., risultavano comprovate, di talché le argomentazioni difensive illustrate dai deferiti si prospettavano prive di fondamento ai fini di esenzione da responsabilità. Conseguentemente la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva il deferimento e, per l'effetto, disponeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 7 di inibizione a carico del Sig. Francesco Rispoli; - mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Emilio Romaniello; - punti 1 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e € 3.000,00 di ammenda a carico della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. 3 - Avverso la indicata decisione proponeva reclamo la Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Esponeva la reclamante che il Collegio deliberante aveva irrogato le sanzioni di cui sopra, nel presupposto della illegittimità della rinuncia operata da alcuni tesserati e formalizzata con specifiche dichiarazioni dagli stessi sottoscritte, alla percezione di una parte dei compensi per una o più di tali mensilità: e ciò in quanto simili accordi non sarebbero stati assunti dinanzi ai competenti Organi in materia giuslavoristica. La reclamante ribadiva che la validità, ai fini di cui trattasi, delle dichiarazioni medesime, al di là ed a prescindere dalle sedi in cui le stesse siano state rese. Una volta, infatti, acclarata l'autenticità di tali affermazioni (e da questo punto di vista non sono mai stati sollevati dubbi di sorta), non può negarsi l’idoneità delle stesse a dimostrare il rispetto, ad opera della compagine salernitana, degli obblighi retributivi nei confronti dei suoi tesserati. Conclusivamente, essendo state dimostrata la corresponsione, entro il 15 Novembre 2010, degli emolumenti in oggetto e, la non mendacità della relativa comunicazione all'Autorità di vigilanza si richiedeva l'integrale riforma della decisione impugnata. 3 - Ritiene la Corte Federale che il ricorso meriti accoglimento. In realtà, appare determinante il rilievo che le parti avevano consapevolmente disciplinato i loro rapporti economici e gli altleti avevano spontaneamente rinunciato a parte delle proprie retribuzioni, accettando una compressione del loro compenso ordinario. E’ pur vero che la rinuncia è suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art.2113, tuttavia allo stato deve ritenersi efficace. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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