F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2011 7) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO;AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6), TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – , DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3333/111PF-10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2011 7) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. RISPOLI FRANCESCO;AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO 6), TITOLO III - CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI - , DI CUI AL COM. UFF. N. 117/A DEL 25.5.2010 – NOTA N. 3333/111PF-10-11/SP/MG DEL 30.11.2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 24.2.2011) Con provvedimento in data 7.12.2010 il Procuratore Federale prendeva in esame gli atti pervenuti dalla Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi. Con tali atti detta Commissione con riferimento al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, riscontrava, per la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. l'inosservanza dei termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi ed in particolare dell'organigramma della società. La Procura Federale, quindi, rilevato che la Società aveva provveduto al deposito della predetta documentazione in data 10.7.2010 ed in data 15.7.2010, ravvisava gli estremi della violazione di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al punto 6) del Titolo III Criteri sportivi ed Organizzativi di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010. Detto comportamento era ascrivibile al Rag. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società. Inoltre, il Procuratore Federale riteneva che la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avrebbe dovuto rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Il Procuratore Federale quindi deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: - Rag. Francesco Rispoli, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; - società Salernitana Calcio 1919 S.p.A.per rispondere: - il Rag. Rispoli della violazione di cui all'art. 1, comma 1C.G.S. in relazione al punto 6) del Titolo III, Criteri Sportivi ed Organizzativi, di cui al Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 6 del Titolo III, Criteri sportivi ed organizzativi ed in particolare dell'organigramma della società; - la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per la violazione di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Con decisione in data 24.2.2011 la Commissione Disciplinare Nazionale rilevava che, con riferimento alle doglianze mosse dagli incolpati, le stesse non apparivano meritevoli di accoglimento, stante la perentorietà del termine di cui al più volte menzionato Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010, lì dove appunto al titolo III chiarisce che le società devono, entro il termine del 30.6.2010, osservare una serie di adempimenti, tra i quali, quello in contestazione e cioé, depositare presso la Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, l'organigramma aggiornato e completo. La Commissione riscontrava che risultava provata la violazione contestata ai deferiti, a nulla valendo che vi sia stata un'espressa riserva di distribuzione successiva di incarichi e deleghe in seno alla società. Concludeva la Commissione determinando che in accoglimento del deferimento, appariva equo irrogare la sanzione dell'inibizione di giorni 30 al signor Francesco Rispoli e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Salernitana Calcio 1919 S.p.A.. Ricorre in appello la società Salernitana Calcio 1919 con reclamo in data 2.3.2011. Assume la reclamante in primo luogo che il segretario della Commissione Criteri Sportivi nella comunicazione trasmessa alla Procura Federale e precisamente nella lettera di accompagnamento assunta al n. 3049.36/GS/as riferisce testualmente "mancata presentazione organigramma della società (punto 6 del titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi)". Ciò ad avviso della reclamante non risponderebbe a verità. Infatti così come si evincerebbe dall'allegato acquisito all’atto di deferimento (richiamato allegato 1/b) la società, non ha omesso di presentare l'organigramma, bensì si è limitata ad indicare l'unica figura al momento presente. Nel merito ribadisce che nel momento storico, in cui si è verificata l'ipotetica inadempienza, la società era di fatto costituita dall'amministratore e dal segretario (unico impiegato) per cui attesi anche problemi legati intrinsecamente all'iscrizione, non era in grado, né in condizione di poter assicurare un'adeguata struttura organizzativa intesa come esplicazione di funzioni che realmente dovrebbero essere svolte. Assume la reclamante che lo spirito della norma è nel senso che era consentito alla società di poter disegnare la struttura organizzativa societaria successivamente. La Corte di Giustizia Federale ritiene di non condividere le considerazioni esposte nel reclamo. In realtà come correttamente specificato nella decisione impugnata, è pacifico che la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. non aveva puntualmente ottemperato alla prescrizione contenuta nel Com. Uff. n. 117/A del 25.5.2010. Il rilievo appare insuperabile, del resto come già specificato nella giurisprudenza della Corte stessa su casi analoghi. La circostanza che successivamente alla data indicata dal Comunicato, la società abbia provveduto alla individuazione dei soggetti responsabili delle varie funzioni non consente di contenere la responsabilità della società per le violazioni alle disposizioni impartite dalla Federazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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