F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2011 10) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. D’ALBERTI ALBERTO nato il 4.3.1966

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 30 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 253/CGF del 19 Aprile 2011 10) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALC. D’ALBERTI ALBERTO nato il 4.3.1966 Con istanza 26.1.2011 il calciatore D'Alberti Alberto, nato a Petralia Soprana (PA) il 4.3.1966, già tesserato per la società A.P. Nuccio, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica fino al 28.10.2006 (Com. Uff. n. 23 del 3.11.2001) irrogatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A del 15.5.2003), per reiterata condotta minacciosa e violenta nei confronti dell'arbitro. Nella seduta del 30.3.2011 la C.G.F. - Sezioni Unite – ha preso atto che il richiedente, nonostante richiestone con nota il 4.2.2011 del Segretario della F.I.G.C., non ha provveduto all'inoltro della certificazione prevista dall'art. 26, comma 3, lett. a) - b) – c), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.
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